F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 3 del 19 Dicembre 2009 VERTENZA: all. Gilberto D’AMMASSA /  A.S.D. AQUINO (115/89) Arbitri :sigg. Domenico CARRETTA e Mario ROSSINI Con ricorso del 22/04/2009 l’allenatore di

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 3 del 19 Dicembre 2009

VERTENZA: all. Gilberto D’AMMASSA /  A.S.D. AQUINO

(115/89)

Arbitri :sigg. Domenico CARRETTA e Mario ROSSINI

Con ricorso del 22/04/2009 l’allenatore di Base Gilberto D’Ammassa, regolarmente iscritto nell’Albo della F.I.G.C., adiva questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto, da parte della A.S.D. Aquino, il pagamento residuo della complessiva somma di €. 2.668,00.Al ricorso il ricorrente allegava copia del contratto sottoscritto il 18 settembre 2008, in cui veniva stabilito  in €. 5.500,00 il premio tesseramento per l’attività di allenatore della 1° squadra della A.S.D. Aquino, partecipante al campionato di 1° Ctg. della stagione sportiva 2008/2009. Inoltre, comunicava di essere stato esonerato in data 29/11/2008.A seguito richiesta della Segreteria di questo Collegio il Comitato Regionale Lazio comunicava, a mezzo fax, del 3/10/2008 l’avvenuto deposito del contratto.Con nota del 27/10/2009, la Segreteria di questo Collegio richiedeva alla Società convenuta eventuali controdeduzioni in ordine a quanto esposto dal ricorrente.Nessuna osservazione è perveniva dalla Società A.S.D. Aquino.Dagli elementi in possesso, questo Collegio ritiene che il ricorso proposto dal ricorrente è meritevole di accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie la domanda proposta dal ricorrente Gilberto D’Ammassa contro la Società A.S.D. Aquino e condanna quest’ultima al pagamento di €. 2.668,00.La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art.8 comma 15 del C.G.S.-

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