F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 3 del 19 Dicembre 2009 VERTENZA: all. Pietro RICCIU / S.S.  PM GOLFO ARANCI ( 123/89 ) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Mario ROSSINI  L’allenatore di Base Pietro Ricc

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 3 del 19 Dicembre 2009

VERTENZA: all. Pietro RICCIU / S.S.  PM GOLFO ARANCI

( 123/89 )

ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Mario ROSSINI

 L’allenatore di Base Pietro Ricciu con ricorso dell’8/05/2009 ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di essere stato tesserato per la S.S. P.M. Golfo Arancio nella stagione sportiva 2008/2009 come allenatore della 1° squadra partecipante al Campionato di Prima Categoria del Comitato Regionale Sardegna della L.N.D. F.I.G.C.

Nel ricorso l’allenatore precisa che, con scrittura privata del 22/08/2008, la Società PM Golfo Aranci si era impegnata a corrispondergli la somma di €. 7.500,00.Il ricorrente chiede a questo Collegio di far obbligo alla S.S. P.M. Golfo Aranci di corrispondergli la somma di €. 6.500,00 quale residuo premio tesseramento oltre rimborso spese viaggi dovuti, rivalutazione monetaria ed interessi di mora per il ritardato pagamento.Il ricorrente comunica, infine che è stato esonerato verbalmente in data 4/11/2008 dal Presidente Chiocca Marcello e che, con lettera del 6/11/2008, ha comunicato di restare a disposizione della Società da lui presieduta.Con raccomandata del 22/06/2009 il Segretario del Collegio ha invitato la P.M. Golfo Aranci a fornire le proprie controdeduzioni e l’allenatore le sue osservazioni alle eventuali argomentazioni della Società.

Da accertamenti esperiti dalla Segreteria di questo Collegio, a mezzo fax del 24/09/2009, presso il Comitato Regionale Sardegna della L.N.D., questo, stesso mezzo, comunicava l’avvenuto deposito del contratto in data 18/09/2008.

La S.S. PM Golfo Aranci, per tramite dello Studio Legale Ponsano, con raccomandata del 3/07/2009, ha fatto pervenire memoria per contestare le pretese del ricorrente Ricciu Pietro, sottolineando che:

a)  la prestazione per la quale il ricorrente si obbligava contrattualmente aveva ad oggetto la preparazione atletica, tecnica e tattica della squadra durante gli allenamenti settimanali e la direzione dei giocatori in gare ufficiali;

b)  l’attività di allenatore dilettante, come previsto dall’art. 42 della L.N.D. nasce come attività non remunerativa, cioè a titolo “gratuito”.

Alla luce di tale assunto va interpretata la previsione contrattuale secondo la quale “la somma quantificata per la prestazione del sig. Ricciu Pietro “veniva stabilita in “€. 7.500,00”;

c)  la somma di €. 7.500,00 veniva pattuita con riguardo alla prestazione contrattuale/attività di allenatore prevista nel contratto in questione, tuttavia, a differenza di quanto asserito dal ricorrente nel ricorso, il titolo che giustificava la corresponsione della somma “de qua” non era il “premio tesseramento” dicitura mai menzionata nel contratto, bensì il rimborso delle spese che, nel corso della stagione il signor Ricciu avrebbe dovuto sostenere a vario titolo. Pertanto, in assenza dell’espressa dicitura “premio tesseramento”ed anche in considerazione della natura dell’attività prestata dall’allenatore dilettante, che nasce con assenza non remunerativa, la somma pattuita non può che intendersi come rimborso spese.

Quanto sopra, continua la Società convenuta, comporta che in caso di interruzione, per qualsiasi motivo, della prestazione da parte dell’allenatore, il pagamento del citato rimborso spese, non sia dovuto, in mancanza di spese da parte dell’allenatore.

d)  La Società  aveva già corrisposto prima dell’interruzione la somma di €. 1.000,00 così come già comunicato dal ricorrente.

e)  La prestazione/attività professionale fu interrotta dal signor Ricciu venendo meno agli obblighi assunti contrattualmente in data 22/08/2008; tale situazione ha comportato il conseguente diritto della resistente di sospendere il pagamento delle somme pattuite in forza del principio “inadimplenti non est ademplendum” in vigore di tutti gli ambiti giuridici di qualsivoglia natura e tipologia, ivi incluso quella sportivo.

f)  Dopo la gara del 2/11/2008 tra Golfo Aranci e Laerru, il “mister”portava via con sè la propria attrezzatura sportiva, tenuto conto che il martedì successivo il signor Ricciu si sarebbe comunque dovuto recare presso il campo di gioco per dirigere l’allenamento e che, normalmente lo stesso era solito lasciare negli spogliatoi del campo le attrezzature sportive.

g)  In più occasioni e da ultimo con raccomandata a/r del 13/12/2008 veniva contestato all’allenatore l’assenza del campo per la direzione degli allenamenti nonché l’invito a riprendere gli stessi, omettendo di formalizzare le proprie dimissioni secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

Tutto ciò premesso, la convenuta Società chiede:

1 – accertato che l’importo di €. 7.500,00 di cui al contratto stipulato in data 22/08/2008 era pattuito a titolo di rimborso spese e che la prestazione dell’allenatore si è interrotta in data 2/11/2008, a seguito di corresponsione di €. 1.000,00, rigettare integralmente il ricorso presentato dal sig. Ricciu Pietro, dichiarando che nulla è dovuto dalla Società sportiva a favore del ricorrente;

 - in alternativa, a prescindere dalla qualificazione giuridica della somma pattuita nel richiamato contratto (rimborso spese o premio di tesseramento),

2 -  accertato che il sig. Ricciu Pietro si è reso inadempiente agli obblighi assunti con la stessa società sportiva nel contratto stipulato in data 22/08/2008, con conseguente legittimità dell’eccezione di inadempimento sollevata dalla stessa resistente, ed accertata la ricezione da parte dello stesso ricorrente della somma di €. 1.000,00 dal P.M. Golfo Aranci, rigettare integralmente il ricorso presentato dal sig. Ricciu Pietro, dichiarando che niente è dovuto dalla società sportiva a favore del ricorrente.

Con raccomandata del 03/07/2009, il ricorrente Pietro Ricciu, inviata anche alla Società P.M. Golfo Aranci “respinge tutte le accuse mosse nei miei confronti”. Si rimette, pertanto, alle decisioni del Collegio.

In data 9/09/2008, a mezzo raccomandata a/r, la Società convenuta, per il tramite dello studio Legale Ponsano, ha inviato al Collegio Arbitrale le dichiarazioni rese dal sig. Antonio Romano, magazziniere e custode del campo del P.M. Golfo Aranci e dai calciatori Careddu Giovanni Andrea, Carai Giuseppe e Secchi Andrea, in cui si dichiara che l’allenatore Pietro Ricciu, successivamente alla gara casalinga di campionato in data 2/11/2008 tra il Golfo Arancio e Laerru, non ha più presenziato nella veste sopra citata, alle gare ufficiali del campionato regionale di prima categoria, girone D, omettendo, altresì, di dirigere la squadra in occasioni degli allenamenti settimanali”.In risposta a quanto comunicato dalla Società P.M. Golfo Aranci l’allenatore Ricciu, con raccomandata a/r del 28/09/2009 nel riepilogare gli avvenimenti succedutisi dalla sottoscrizione del contratto, 22/08/2008, ribadisce che l’importo stabilito nel contratto è da considerarsi esclusivamente come “premio di tesseramento annuale” ciò in virtù della perfetta coincidenza dell’importo con i massimali stabiliti dalla L.N.D. per la stagione sportiva 2008/2009 e non già come rimborso spese in quanto spropositati per la percorrenza da effettuarsi.Circa il secondo punto, continua l’allenatore, la Società si limita ad una sterile negazione dei fatti, portando come prova regina il “portar via con se la propria attrezzatura sportiva”al termine della gara del 2/11/2008 (sulla lettera è scritto 2009).Inoltre, continua, nulla eccepisce, né ha eccepito, alla nota del 11/2008, nella quale prendo atto dell’esonero verbale del Presidente signor Marcello Chiocca. Le mie assenze vengono contestate con raccomandata del 13/12/2008, oltre quindici allenamenti e cinque gare ufficiali.

Vengono, altresì, contestate le dichiarazioni del magazziniere/custode del campo sportivo e dei quattro giocatori poiché reso oltre 10 mesi dalla data dei fatti, redatti su prestampati di cui quella di Secchi Andrea priva di autentica.Pertanto, si chiede il rigetto delle pretese della S.S. PM. Golfo Aranci e il saldo delle spettanze di €. 6.500,00 altre alla rivalutazione monetaria ed interessi di legge.In data 8/10/2009, a mezzo raccomandata a.r. la convenuta ribadisce le osservazioni fatte dal ricorrente allenatore e osserva che “se ragionando per assurdo, fosse anche vero che la causa che ha dato origine alla interruzione del rapporto di lavoro del novembre 2008 fosse da individuarsi in esonero” circostanza contestata, “con raccomandata a/r del 13.12.2008, ovvero pochi giorni dopo la ricezione della raccomandata del novembre 2008 richiamata dal signor Ricciu, la P.M. Golfo Aranci contestava formalmente all’odierno ricorrente le assenze dal campo di gioco e quelle perpetrate in occasione delle gare ufficiali, invitandolo, altresì, a presentarsi presso il campo di via Marconi per dirigere la squadra P.M. Golfo Aranci in occasioni degli allenamenti e delle gare ufficiali”.Nonostante la disponibilità comunicata dal Ricciu con la missiva del 6 novembre 2008, non si è più presentato per gli allenamenti senza giustificare l’assenza. Inoltre, comunica che l’allenatore attraverso la sua condotta si è reso inadempiente agli obblighi assunti con il contratto del 22.08.2008 (e non come erroneamente riportato 2009).Il Collegio, esaminata la documentazione pervenuta ritiene che il ricorso proposto dall’allenatore Ricciu Pietro non è meritevole di accoglimento.La Società P M Golfo Aranci ha fornito a questo Collegio la prova che quanto verificatosi è da addebitare all’allenatore Ricciu Pietro.Infatti con la raccomandata a/r del 13/12/2008 inviata all’allenatore la Società nel contestare le assenze dal campo di calcio nel mese di novembre e parte di dicembre 2008 lo invitava formalmente a riprendere l’attività di allenatore, in mancanza di ciò la cosa doveva considerarsi rinuncia formale all’incarico.A questa comunicazione l’allenatore nulla ha contestato alla Società.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale ritiene di non accogliere il ricorso proposto dall’allenatore Ricciu Pietro in quanto trattasi di dimissioni e non di esonero e che nulla può essere addebitato alla S.S. P M Golfo Aranci. La presente delibera è inappellabile.

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