F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 3 del 19 Dicembre 2009 VERTENZA: all. Andrea VISALLI / S.S.D.  SOCIAL ROMETTESE ( 153/89 ) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI Con ricorso del 15/07/2009, l’a

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 3 del 19 Dicembre 2009

VERTENZA: all. Andrea VISALLI / S.S.D.  SOCIAL ROMETTESE

( 153/89 )

ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI

Con ricorso del 15/07/2009, l’allenatore di Base Andrea Visalli ha adito questo Collegio Arbirtale esponendo di essere stato tesserato come allenatore per la S.S.D. Social Romettese nella stagione sportiva 2008/2009, come allenatore della 1° squadra partecipante al campionato di 2° Categoria del Comitato Regionale Sicilia della F.I.G.C..Il ricorrente precisa che nell’accordo la sopra citata Società si era impegnata a corrispondergli un premio annuale di tesseramento di €. 3.000,00 in quattro rate da €. 750,00 cadauna con scadenze al 1°/08/2008, 1/11/2008, 1/02/2009 e 1/05/2009. Il ricorrente chiede a questo Collegio di far obbligo alla S.S.D. Social Romettese di corrispondergli la somma di €. 2.463,70 quale residuo premio di tesseramento non pagato, oltre agli interessi per ritardato pagamento.Da accertamenti esperiti dalla Segreteria di questo Collegio con comunicazione del 24/09/2009, è emerso che lo stesso è stato depositato presso il Comitato Regionale Sicilia.Con raccomandata del 16/09/2009 il Segretario del Collegio Arbitrale ha invitato la S.S.D. Social Romettese a fornire le proprie controdeduzioni e l’allenatore le sue osservazioni alle eventuali argomentazioni della Società.La Società convenuta nulla ha comunicato a questo Collegio.Dalla documentazione in possesso questo Collegio ritiene che il ricorso proposto dall’allenatore Visalli Andrea e meritevole di accoglimento.

  P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso proposto da Visalli Andrea e dichiara l’obbligo della S.S.D. Social Romettese di corrispondere al sopracitato la complessiva somma di €. 2.463,70 a titolo di conguaglio del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2008/2009, oltre agli interessi legali equitativamente calcolati pari ad €. 31,00, per un totale di €. 2.494,70. La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art.8 comma 15 del C.G.S..

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