F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 3 del 19 Dicembre 2009   VERTENZA:all.Mario SFAMENI / Unione Pol. POLIZIANA  A.S.D.   ( 155/89 )    ARBITRI:sigg.Angelo AGUS e Antonio BARATTA Con ricor

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 3 del 19 Dicembre 2009

  VERTENZA:all.Mario SFAMENI / Unione Pol. POLIZIANA  A.S.D.

  ( 155/89 )

   ARBITRI:sigg.Angelo AGUS e Antonio BARATTA

Con ricorso del 26 giugno 2009 l’allenatore Sfameni Mario,iscritto nei ruoli del S.T. federale ha adito questo Collegio affinché,previo accertamento della fondatezza della propria richiesta,dichiari l’obbligo per la convenuta U.P. Poliziana ASD(che gli aveva affidatola conduzione tecnica della prima squadra per la stagione 2008/09,partecipante al campionato di Promozione toscana)di corrispondergli la somma di € 6.600,oooltre agli interessi di mora e al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.Tale somma è la rimanenza dei ratei pattuiti nella scrittura privata redatta in data 30/08/2009 con scadenze mensili di € 937,50 a partire dal mese di Ottobre 2008 fino a Maggio 2009  per un totale complessivo di € 7.500,oo.L’allenatore dichiara che la società ha onorato il suo impegno per € 900,oo,lasciando impagati i restanti € 6.600,oo,inoltre dichiara di essere stato esonerato in data 27/10/2008.A sostegno della sua richiesta il ricorrente produce copia della scrittura privata,nota riscontro esonero,copie raccomandate inviate.Il 9/07/2009 la Segreteria di questo Collegio ha chiesto alla società,qualora lo ritenesse,di presentare le proprie  controdeduzioni e il24/09/2009 richiedeva al C.R.Toscana l’avvenuto deposito dell’accordo economico.Il Collegio,esaminata la documentazione pervenuta e considerato che la società nulla ha ritenuto di controdedurre,ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.Al ricorrente va riconosciuta la somma di € 6.600,oo più gli interessi equitativamente calcolati.Nulla viene riconosciuto per il risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria,come da prassi del Collegio.

   P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso proposto dall’allenatore Sfameni Mario e dichiara l’obbligo dell’U.P.Poliziana A.S.D. di corrispondergli la somma di € 6.600,oo più gli interessi equitativamente calcolati.La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini,modalità,tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8comma 15 del CGS.

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