F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 3 del 19 Dicembre 2009   VERTENZA:all.Domenico BERTOLO OGLIAROLO / A.S.D. BARRESE    ( 157/89 )   ARBITRI:sigg.Angelo AGUS e Cesare DOBICI Con ricorso del 26

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 3 del 19 Dicembre 2009

  VERTENZA:all.Domenico BERTOLO OGLIAROLO / A.S.D. BARRESE

   ( 157/89 )

  ARBITRI:sigg.Angelo AGUS e Cesare DOBICI

Con ricorso del 26/06/2009 l’allenatore Domenico Bertolo Ogliarolo,regolarmente iscritto nei ruoli del S.T. federale,ha adito questo Collegio esponendo di essere stato tesserato per l’A.S.D.Barrese nella stagione sportiva 2008/09,come allenatore della prima squadra,partecipante al campionato di prima categoria regionale sicula.Il tutto sancito da un accordo economico,regolarmente depositato di € 7.500,oo da pagarsi alle seguenti scadenze:€ 3.500,oo al 31/12/2008 ed € 4.000,oo al 5/05/2009.In data 3/07/2009 la società conferma che è debitrice di tale somma nei confronti dell’allenatore,ma evidenzia che fra le parti esisteva un impegno,secondo il quale l’importo pattuito sarebbe stato saldato non appena gli enti locali avessero erogato i contributi dovuti alla società.La Segreteria di questo Collegio il 9/07/2009 invitava la società ad inviare la stessa nota all’allenatore,il che era fatto in data 16/07/2009  modificando  il  contenuto  della  prima comunicazione.Infatti la società continua a sostenere di essere debitrice nei confronti dell’allenatore di € 7.500,oo,ma di dovergliene dare soltanto 2.000,oo in quanto i restanti € 5.500,oo sono frutto di crediti accumulati dall’allenatore nelle precedenti stagioni,che lui si sarebbe impegnato a non chiedere.A sostegno di ciò,la società,in data 28/07/2009,inviava una nota con undici firme di dirigenti della stessa,che confermavano quanto dichiarato dal Presidente Messina.Il 24/09/2009 la Segreteria di questo Collegio ha chiestop al C.R.Sicilia l’avvenuto deposito dell’accordo economico. Il Collegio,esaminata la documentazione pervenuta,ritiene il ricorso meritevole di accoglimento. Al ricorrente va riconosciuta la somma di € 7.500,oo più gli interessi equitativamente calcolati,in quanto la società non ha prodotto opportuna documentazione,diversa da quella depositata. Nulla viene riconosciuto per il risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria,come da prassi del Collegio.

  P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso proposto dall’allenatore Domenico Bertolo Ogliarolo e dichiara l’obbligo all’A.S.D.Barrese di corrispondergli la somma di € 7.500,oo più gli interessi equitativamente calcolati. La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini,modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS.

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