F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 3 del 19 Dicembre 2009 VERTENZA: all. Daniele ANTOLOVIC / GSD PIANOSCARANO 1949 ( 163/89) ARBITRI: sigg. Gino GIACCHI e Antonio BARATTA L’allenatore dilettante Antolovic Daniele

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 3 del 19 Dicembre 2009

VERTENZA: all. Daniele ANTOLOVIC / GSD PIANOSCARANO 1949

( 163/89)

ARBITRI: sigg. Gino GIACCHI e Antonio BARATTA

L’allenatore dilettante Antolovic Daniele, regolarmente iscritto nei ruoli federali, con ricorso datato 30\06\2009 ha chiesto il riconoscimento del credito residuo di €  2520.00 oltre interessi, nei confronti della GSD Pianoscarano partecipante al campionato di Promozione C.R. Lazio stagione sportiva 2007\2008, come previsto dalla scrittura privata stipulata il 15\07\2007 per un totale premio tesseramento di € 8000,00 e regolarmente depositata presso il C.R.Lazio L.N.D.Lo stesso ha comunicato di non essere stato esonerato e di avere portato regolarmente a termine la stagione sportiva.La Segreteria di questo Collegio con  racc.te del 24\09\09 e 28\09\2009 ha chiesto alle parti le proprie controdeduzioni e al C.R.Lazio, la conferma dell’avvenuto deposito previsto dalla normativa federale.Con propria comunicazione la società GSD Pianoscarano in data 1°\10\09 ha lamentato il fatto che nonostante convocato per svolgere le mansioni di calciatore non si fosse presentato nella stagione 2008\09 e che effettivamente nella stagione 2007\08, con contratto economico stipulato il 15\07\2007, ha svolto l’incarico di allenatore terminando il rapporto il 30\06\2008. Per cui avendo l’allenatore inoltrato ricorso il 30\06\2009 ai sensi dell’art. 25 comma 3 del CGS e da  ritenersi prescritta la richiesta economica.L’allenatore Antolovic Daniele con nota del 7\10\2009 ha confermato che la richiesta è valida essendo stata  inviata in tempo utile.Il Collegio esaminata la documentazione prodotta, osserva che, il ricorso è fondato nei termini.Pertanto la società GSD Pianoscarano dovrà rifondere all’allenatore Antolovic Daniele la somma non percepita di € 2520,00  quale premio di tesseramento stagione 2007\2008.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso proposto dall’allenatore Antolovic Daniele per l’effetto dichiara l’obbligo alla società GSD Pianoscarano 1949 di corrispondere la somma di € 2520,00 a saldo del premio di tesseramento e interessi maturati per € 90,00 per un ammontare complessivo di € 2610,00 (duemilaseicentodieci), oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all’effettivo soddisfo.La presente delibera è definitiva ed immediatamente eseguibile nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

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