F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 033/CGF del 08 Ottobre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 117/CGF del 19 Gennaio 2010 www.figc.it 1) RICORSO P
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 033/CGF del 08 Ottobre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 117/CGF del 19 Gennaio 2010 www.figc.it
1) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL CALCIATORE DE LUCA GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.11.2009 INFLITTAGLI SEGUITO GARA LORENZO MARIANO SCORRANO/A.C. PARABITA DEL 26.11.2006
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 30 dell’11.1.2007 – Delibera CAF – Com. Uff. n. 35/C del 21.2.2007)
Con il ricorso indicato in epigrafe e recante la data del 15.9.2009, il signor De Luca chiede in via principale la cancellazione del residuo periodo della squalifica inflittagli, oltre che delle sanzioni accessorie; ed in via subordinata la concessione della grazia ai sensi dell’art. 33, comma 8, C.G.S.. Atteso il lungo periodo di tempo decorso dalla data del provvedimento impugnato, il gravame di palesa prima facie intempestivo. Quanto alla istanza proposta in linea subordinata, è da osservare che questa Corte non ha competenza a concedere provvedimenti di grazia. Cosicché in entrambe le sue richieste il ricorso si palesa inammissibile. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dal calciatore De Luca Giuseppe. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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