F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 043/CGF del 16 Ottobre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 119/CGF del 19 Gennaio 2010 www.figc.it 3) RICORSO C
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 043/CGF del 16 Ottobre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 119/CGF del 19 Gennaio 2010 www.figc.it
3) RICORSO CALCIO CATANIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE DELVECCHIO GENNARO SEGUITO GARA CATANIA/ROMA DEL 27.9.2009
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 71 del 29.9.2009)
Con ricorso del 6.10.2009, ritualmente proposto, la società Calcio Catania S.p.A. ha impugnato la delibera (Com. Uff. n. 71 del 29.9.2009 del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti) con la quale il calciatore Delvecchio Gennaro è stato squalificato per due giornate effettive di gara per avere, al 47° del 2° tempo di gioco di Catania/Roma del 27.9.2009, rivolto all'arbitro espressioni ingiuriose. Con i motivi scritti la ricorrente ha eccepito la eccessività e spropositatezza della irrogata sanzione dovendo, per contro, la condotta antidisciplinare considerarsi come meramente irriguardosa e non già offensiva. A supporto della prospettata tesi ha fatto richiamo a precedenti giurisprudenziali sulle specifico tema. Alla seduta del 16.10.2009, fissata davanti alla C.G.F. – 1a Sezione Giudicante, è comparso il difensore della ricorrente il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo, in via principale, per la riduzione della squalifica da due ad una giornata ed in subordine richiedendo la commutazione della sanzione residua in ammenda nella misura minima prevista dal C.G.S.. Ciò premesso, osserva questa Corte che il ricorso è parzialmente fondato per quanto di ragione. Infatti, in sintonia con conformi decisioni in precedenza adottate e dalle quali non intende discostarsi, ritiene questa Corte che la sanzione irrogata, possa essere mitigata attesa la mancanza di significativi precedenti antidisciplinari in capo al calciatore Delvecchio, e soprattutto perché trattasi di condotta non direttamente e gravemente ingiuriosa nei confronti del direttore di gara. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Calcio Catania S.p.A. di Catania, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Del vecchio Gennaro ad 1 giornata effettiva di gara e all’ammenda di € 5.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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