F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 083/CGF del 27 Novembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 126/CGF del 19 Gennaio 2010  www.figc.it 1) RICOR

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 083/CGF del 27 Novembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 126/CGF del 19 Gennaio 2010  www.figc.it

1) RICORSO DELL’A.C.D. SETTIMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIGNOR DEL VECCHIO MICHELE SEGUITO GARA CHIERI/SETTIMO DEL 15.11.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 74 del 18.11.2009)

Con ricorso del 19.11.2009, la A.C.D. Settimo ha impugnato il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale ha sanzionato il proprio allenatore, signor Michele Del Vecchio, per 3 gare effettive, con motivazioni contenute nel Com. Uff. n. 74 del 18.11.2009. La ricorrente, nei propri motivi di doglianza, ha genericamente dedotto la non corrispondenza dei fatti, così come descritti dal direttore di gara alla realtà, e per tale motivo ha chiesto di rivedere e rivalutare la sanzione comminata. Contrariamente a quanto ritenuto dalla società, gli episodi contestati al proprio tesserato risultano incontrovertibilmente provati attraverso la lettura del referto arbitrale dove sono descritti, con estrema chiarezza, i comportamenti illeciti tenuti dal Del Vecchio nei confronti dell’Arbitro. A nulla rilevano, quindi, le allegazioni difensive della reclamante, tendenti esclusivamente ad insinuare dubbi in merito al verificarsi dei fatti. Il reclamo è infondato e va pertanto rigettato. Giova peraltro sottolineare, come da consolidata giurisprudenza della C.G.F., la peculiarità

della figura dell’allenatore, differenziandola da quella del calciatore; quest’ultimo vive l’evento agonistico incontro-scontro in prima persona sul campo, un allenatore non può farsi trascinare dall’emotività della situazione, dovendo assolvere a compiti diametralmente opposti rispetto a quelli agonistici. Per tali motivi viene ritenuta congrua la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C.D. Settimo di Pescantina (Verona) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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