F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 102/CGF del 18 Dicembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 130/CGF del 19 Gennaio 2010 www.figc.it 3) RICORSO
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 102/CGF del 18 Dicembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 130/CGF del 19 Gennaio 2010 www.figc.it
3) RICORSO DEL F.C. CATANZARO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA INFLITTA AL SIGNOR GAETANO AUTERI SEGUITO GARA CATANZARO/MELFI DEL 13.12.2009
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. uff. n. 69/DIV del 15.12.2009)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. uff. n. 69/DIV del 15.12.2009 ha inflitto, all’esito della gara di cui in epigrafe, la sanzione della squalifica per 1 giornata effettiva al signor Gaetano Auteri. Tale decisione veniva assunta per il comportamento tenuto dal signor Auteri, in quanto, prima dell’inizio della gara Catanzaro/Melfi del 13.12.2009, si avvicinava alla terna arbitrale assumendo verso gli stessi un atteggiamento irriguardoso. Avverso tale provvedimento la società F.C. Catanzaro ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 15.12.2009, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, il ricorrente, con nota trasmessa il 16.12.2009, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F prende atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal F.C. Catanzaro S.p.A. di Catanzaro e, per l’effetto, dichiara estinto il procedimento. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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