F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 062/CGF del 06 Novembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 133/CGF del 20 Gennaio 2010 www.figc.it 4) RICORSO
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 062/CGF del 06 Novembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 133/CGF del 20 Gennaio 2010 www.figc.it
4) RICORSO DELL’A.C. CESENA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VICENZA/LESENA DELL’11.10.2009
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 81 del 13.10.2009)
Con decisione resa pubblica con Com. Uff. n. 81 del 13.10.2009, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti ha inflitto alla reclamante A.C. Cesena S.p.A. la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 “per avere i suoi sostenitori turbato com urla insultanti il minuto di raccoglimento disposto per commemorare le vittime dell’alluvione messinese”. Avverso la decisione del Giudice di prime cure, ha interposto reclamo la A.C. Cesena S.p.A., chiedendo la riduzione della sanzione in misura non superiore al minimo edittale. I fatti di cui al reclamo in esame concernono la partita disputatasi in data 11.10.2009 tra il Vicenza ed il Cesena. Nel rapporto del direttore di gara si legge che “dal settore occupato dai tifosi del Cesena, durante il minuto di silenzio, eseguito in memoria delle vittime dell’alluvione di Messina, sentivo diffusamente urlare: pezzi di merda, figli di puttana e non gliene frega niente a nessuno”. Nella relazione del collaboratore della Procura Federale si legge che “immediatamente prima e durante il minuto di raccoglimento in onore delle vittime dell’alluvione di Messina, dalla curva dei tifosi del Cesena sono state pronunciate le seguenti frasi: figli di puttana, non gliene frega un cazzo a nessuno, pezzi di merda”. Lamenta in sede di reclamo la A. C. Cesena S.p.A. che non è stata tenuta nel debito conto la episodicità della violazione regolamentare, “commessa da uno (o pochi) soggetti isolati, a fronte dell’atteggiamento corretto ed estremamente civile di gran parte dei tifosi”. Lamenta, inoltre, la reclamante la mancata considerazione delle circostanze attenuanti di cui all’art. 13 C.G.S.. La Corte, letto l’atto di gravame, sentito il difensore della reclamante ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene di respingere il reclamo proposto avverso la decisione del Giudice Sportivo, che va pertanto confermata. Premesso che ai sensi dell’art. 12 C.G.S. le società sono responsabili, tra l’altro, per “cori, grida e ogni altra manifestazione comunque oscena, oltraggiosa, minacciosa o incitante ala violenza”, lo stesso citato art. 12 C.G.S. stabilisce al riguardo, per le società di Serie B, l’applicazione dell’ammenda da € 6.000,00 ad € 50.000,00. La responsabilità della società è tuttavia attenuata, ai sensi del successivo art. 13 C.G.S., in presenza di determinate circostanze appunto esimenti e attenuanti. Orbene, non sussistono dubbi sulla provenienza dei cori e/o delle grida di cui trattasi dal settore riservato ai tifosi dell’A. C. Cesena (e la circostanza non è invero contestata dalla società reclamante); non sussistono dubbi sull’evidente natura “oscena” e del carattere palesemente “oltraggioso” dei cori e delle grida di che trattasi, addirittura intervenuti in costanza di quello che avrebbe dovuto essere il minuto di raccoglimento (e dunque di silenzio) per commemorare ed onorare le vittime dell’alluvione di Messina; non sussistono dubbi – attese peraltro le concomitanti indicazioni sul punto sia del direttore di gara che del collaboratore della Procura Federale – sul fatto che non si è trattato di qualche urlo isolato, bensì di cori e grida ripetuti per l’intera durata del minuto di raccoglimento. A ciò devesi aggiungere che per la tipologia di comportamento posto in essere (ed al quale si ricollega la responsabilità oggettiva della società odierna reclamante) non vengono in rilievo le circostanze attenuanti di cui all’art. 13 C.G.S., di cui non ha caso non ha tenuto conto il Giudice Sportivo. Pertanto, la misura dell’ammenda effettivamente applicata – peraltro di poco superiore al minimo edittale di € 6.000,00 - appare congrua e meritevole di conferma. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Cesena di Cesena (Rimini). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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