F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 062/CGF del 06 Novembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 133/CGF del 20 Gennaio 2010  www.figc.it 6) RICORSO

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 062/CGF del 06 Novembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 133/CGF del 20 Gennaio 2010  www.figc.it

6) RICORSO DELLA SALERNITANA CALCIO 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 7 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE KYRIAZIS GEORGIOS SEGUITO GARA SALERNITANA/CROTONE DEL 24.10.09

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 94 del 25.10.2009)

Con decisione pubblicata mediante il Com. Uff. n. 94 del 25.10.2009, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti ha applicato nei confronti di Georgios Kyriazis, calciatore tesserato in favore della Salernitana Calcio S.p.A., la sanzione della squalifica per 7 giornate effettive di gara. Ciò in ragione della condotta tenuta dal predetto calciatore nella gara Salernitana/Crotone, tenutasi in data 26.10.2009, e, segnatamente, “per avere, al 6° del primo tempo, a giuoco fermo, tentato ripetutamente di colpire con uno schiaffo un calciatore avversario; per avere, altresì, all’atto della consequenziale espulsione, assunto un atteggiamento minaccioso nei confronti dell’Arbitro, afferrandogli con veemenza un braccio, spingendolo con una spallata al petto e rivolgendogli un’espressione ingiuriosa”. Avverso la decisione del giudice di prime cure, ha interposto reclamo la Salernitana Calcio S.p.A., all’uopo deducendo la genericità dei fatti in contestazione e la inverosimiglianza degli stessi. Sulla scorta del descritto costrutto giuridico, la società ricorrente, intervenendo nel corso dell’udienza di discussione, ha, quindi, concluso per la nullità della sanzione ovvero per la sua riduzione nella misura ritenuta più equa. Il reclamo è parzialmente fondato e, pertanto, va accolto nei limiti di seguito evidenziati. Vale, anzitutto, premettere che, contrariamente a quanto dedotto, alcun dubbio residua sull’esatta dinamica dei fatti in contestazione, puntualmente ricostruiti nel rapporto dell’arbitro, assistito, com’è noto, da fede privilegiata. D’altro canto, la completezza della descrizione delle condotte poste in essere dal Kyriazis, sviluppatesi in un arco temporale sufficientemente ampio e poste in essere anche direttamente ai danni dello stesso direttore di gara, inducono ad escludere errori di percezione da parte di quest’ultimo. Del pari, non può dubitarsi della grave attitudine offensiva dei comportamenti tenuti dal calciatore che, dapprima, e per ben due volte, tentava di colpire con uno schiaffo un calciatore avversario e, poi, dopo essere stato espulso, con atteggiamento minaccioso, afferrava l’arbitro “con forza ad un braccio” e lo colpiva al petto, urlandogli contro un’espressione ingiuriosa. Il carattere insistito dell’azione illecita, dispiegatasi a danno di soggetti diversi ed interrotta solo a seguito dell’intervento di un dirigente della Salernitana, testimonia in via immediata il particolare disvalore che la condotta in esame, per le sue modalità esecutive, riflette. Né può essere valorizzata, quale attenuante, l’enfasi agonistica che avrebbe caratterizzato il contesto di riferimento, dal momento che le pressioni di ordine emotivo – piuttosto che fattori fortuiti imprevedibili ed inevitabili - costituiscono un dato costante di ogni competizione, tanto più se di alto livello, sicchè il loro controllo costituisce un comportamento incondizionatamente esigibile da ogni calciatore. Ciò nondimeno, a giudizio del Collegio, una complessiva valutazione degli addebiti induce a rimodulare la misura della sanzione inflitta in primo grado, rivelandosi maggiormente proporzionata – in luogo di quella applicata – la sanzione della squalifica per 5 giornate effettive di gara. Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso va accolto nei limiti suddetti e, per l’effetto, s’impone la restituzione della tassa reclamo. La C.G.F. accoglie parzialmente il ricorso come sopra proposto della Salernitana Calcio 1919 di Salerno e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Kyriazis Georgios a 5 gare effettive. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it