F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 109/CGF del 28 Dicembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 136/CGF del 20 Gennaio 2010  www.figc.it 3) RICORSO

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 109/CGF del 28 Dicembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 136/CGF del 20 Gennaio 2010  www.figc.it

3) RICORSO DELL’A.C.F. BRESCIA FEMMINILE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE INFLITTA ALLA CALCIATRICE ZIZIOLI ELISA SEGUITO GARA TORINO/BRESCIA FEMMINILE DEL 12.12.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 31 del 16.12.2009)

Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile (Com. Uff. n. 31 del 16.12.2009), in relazione alla gara del Campionato Nazionale Serie A Torino/Brescia Femminile svoltasi il 12.12.2009, comminava la squalifica per 3 giornate di gara alla calciatrice Zizioli Elisa (espulsa dal campo), perché, così come era riportato nel referto arbitrale, “senza avere la possibilità di contendere il pallone interveniva con fallo da tergo direttamente sui piedi dell’avversario”. L’A.C.F. Brescia Femminile ha interposto ricorso avverso la suddetta decisione, sostenendo a confutazione dell’affermazione arbitrale che la calciatrice – peraltro ammonita solo una volta nelle ultime tre stagioni - nella fattispecie , “a seguito di un’azione di recupero a centro campo…. Ha cercato di intervenire sulla palla, ma è stata anticipata dall’avversaria”. La società ricorrente ha quindi chiesto la riduzione della squalifica ad una sola gara. Il ricorso va respinto. Invero, stante la non esaustività del referto del direttore di gara che non evidenzia le ragioni per cui la Zilioli non aveva la possibilità di contendere la palla all’avversaria, il Collegio ha nelle vie brevi interpellato in proposito l’arbitro, il quale ha precisato che la sfera, non essendo a distanza di gioco, era fuori della portata di intervento da parte della medesima Zilioli. In siffatta situazione, trattandosi nella specie di fallo non meramente agonistico bensì connotato da violenza gratuita, correttamente il giudice di prime cure ha fatto applicazione del disposto dell’art. 19 comma 4 C.G.S. che prevede la comminazione della squalifica di 3 giornate, come sanzione minima. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C.F. Brescia Femminile di Capriolo (Brescia) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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