F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 67/CGF del 12 Novembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 141/CGF del 26 Gennaio 2010 www.figc.it 2) RICOR
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 67/CGF del 12 Novembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 141/CGF del 26 Gennaio 2010 www.figc.it
2) RICORSO DEL F.C. CATANZARO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE CAPUTO MASSIMILIANO SEGUITO GARA ISOLA LIRI/CATANZARO DEL 25.10.2009 –
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 47/DIV del 27.10.2009)
Con preannuncio di reclamo del 28 ottobre 2009 la società F.C. Catanzaro impugnava l’epigrafata decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico. Questi in sintesi i fatti: - al 33° del secondo tempo della partita riportata in epigrafe il calciatore Massimiliano Caputo veniva espulso per aver colpito un avversario con uno schiaffo, a gioco fermo. Rientrando nello spogliatoio veniva alle mani con una persona, non autorizzata e ricollegabile alla società Isola Liri, generando una rissa tra i calciatori delle due squadre e un tentativo di scavalcare la recinzione interna da parte delle due tifoserie che costringeva il direttore di gara ad interrompere la partita per alcuni minuti. L’intervento delle forze dell’ordine impediva che le due tifoserie venissero a contatto e la situazione degenerasse. Istruito il reclamo e fissata la data dell’odierna camera di consiglio, la società ricorrente depositava, in data 5 novembre 2009, un’ampia memoria difensiva con la quale, sostanzialmente, si sosteneva che la succitata decisione era eccessiva e spropositata in quanto lo schiaffo al volto refertato dall’assistente dell’arbitro è consistito, in realtà, in una semplice manata, priva di alcun intento lesivo dell’incolumità altrui e senza la minima conseguenza fisica per il calciatore che aveva potuto riprendere immediatamente il gioco senza bisogno dell’intervento dei sanitari. In quest’ottica il comportamento del Caputo andrebbe considerato alla stregua di una condotta antisportiva e non già di una condotta violenta con conseguente riduzione della sanzione prevista da tre a due giornate di squalifica. A tal proposito veniva citato un precedente giurisprudenziale della C.G.F. dove, nella riunione del 17 settembre 2009, la Corte stessa riduceva da tre a due giornate di squalifica la sanzione inflitta in primo grado ad un calciatore dell’Ascoli Calcio reo di aver colpito un avversario al volto, a gioco fermo. La difesa sosteneva, inoltre, relativamente all’ulteriore alterco avuto dal Caputo al rientro nello spogliatoio con una persona non autorizzata, che non può attribuirsi allo stesso alcuna responsabilità in quanto il calciatore ha dovuto difendersi dall’aggressione perpetrata nei suoi confronti dalla suddetta persona che stazionava nel recinto di gioco pur non avendone titolo. A tal proposito si segnalava che la società Isola Liri è stata sanzionata dal Giudice Sportivo con l’ammenda di € 3.500,00 proprio perché “persona non identificata ma riconducibile alla società, indebitamente presente all’imbocco del tunnel che porta agli spogliatoi, veniva alle mani con un calciatore della squadra avversaria che era stato espulso, provocando una rissa, alla quale partecipavano anche numerose persone indebitamente presenti sul posto”. Si chiedeva, in via principale, la riduzione da tre a due giornate di squalifica e, in subordine, commutare la sanzione residua in ammenda, da contenersi nella misura minima prevista dal C.G.S. All’odierna camera di consiglio compariva il rappresentante della società F.C. Catanzaro, nella persona dell’avvocato Monica Fiorillo sentita dal collegio ai sensi dell’art. 37, comma 2, C.G.S., la quale confermava la tesi difensiva espressa in atti. La Corte ravvisando nel comportamento del Caputo gli estremi della condotta violenta nei confronti di altri calciatori previsti dall’art. 19, comma 4, lettera b) Codice di Giustizia Sportiva a nulla rilevando l’attenuante, richiamata dalla difesa, del non aver procurato danni fisici all’avversario, poiché la condotta colpita dal legislatore sportivo è quella connessa alla volontà di procurare un danno fisico, di qualsiasi entità, a prescindere dagli esiti dell’azione stessa. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal F.C. Catanzaro di Catanzaro e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
