F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 67/CGF del 12 Novembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 141/CGF del 26 Gennaio 2010  www.figc.it 4) RICOR

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 67/CGF del 12 Novembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 141/CGF del 26 Gennaio 2010  www.figc.it

4) RICORSO DELLA POL. ALGHERO AVVERSO LE SANZIONI: - DELL’AMMENDA DI € 300,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE; - DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CAU ROBERTO; SEGUITO GARA VILLACIDRESE/ALGHERO DEL 1 NOVEMBRE 2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 49/DIV del 3.11.2009)

Con preannuncio di reclamo del 3 novembre 2009 la Polisportiva Alghero S.r.l. impugnava l’epigrafata decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico. Questi in sintesi i fatti: - al 27° del secondo tempo della partita riportata in epigrafe il calciatore Roberto Cau veniva espulso perché, disinteressandosi del pallone, colpiva da tergo, con un calcio, un avversario. A seguito della stessa gara la Polisportiva Alghero veniva condannata in quanto i propri sostenitori introducevano e accendevano nel proprio settore, prima dell’inizio della gara, numerosi bengala. Istruito il reclamo e fissata la data dell’odierna camera di consiglio, la società ricorrente depositava, in data 4 novembre 2009, una memoria difensiva con la quale sosteneva che la sanzione inflitta al Cau era eccessiva e spropositata in quanto il colpo inferto dallo stesso all’avversario era del tutto involontario e dettato dall’intento di intervenire sul pallone. Inoltre si riteneva che la sanzione inflitta alla Polisportiva Alghero fosse ingiusta e frutto di un equivoco in quanto dal referto del collaboratore della Procura federale si evince che la responsabilità dell’esplosione dei razzi e dei bengala veniva ascritta ai sostenitori della società ospitante e non già a quelli della società ospitata. Si chiedeva, in via principale, l’annullamento della sanzione applicata e, in via subordinata, la riduzione della sanzione medesima. La Corte articolato preliminarmente il ricorso come sopra proposto dalla Polisportiva Alghero in due distinti appelli; - considerato che dalla lettura del referto arbitrale si evince come il Cau sia intervenuto sull’avversario non avendo la possibilità di giocare il pallone, configurando quindi l’ipotesi prevista dall’art. 19, comma 4, lett. a) C.G.S.; - considerato, altresì, che dall’analisi del referto del collaboratore della Procura Federale risulta, inequivocabilmente, che i bengala furono accesi dai sostenitori della Villacidrese e non dai sostenitori della Polisportiva Alghero Per questi motivi la C.G.F. separato preliminarmente il ricorso come sopra proposto della Pol. Alghero di Alghero (Sassari), in due distinti appelli: - accoglie il ricorso relativo all’ammenda di € 300,00 e per l’effetto annulla la sanzione; dispone restituirsi la tassa reclamo; - respinge il ricorso relativo alla sanzione della squalifica per 2 giornate effettive inflitta al calciatore Cau Roberto e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it