F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 104/CGF del 21 Dicembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 142/CGF del 26 Gennaio 2010  www.figc.it 5) ISTANZA D

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 104/CGF del 21 Dicembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 142/CGF del 26 Gennaio 2010  www.figc.it

5) ISTANZA DI RIABILITAZIONE AVANZATA DAL SIG. BENFORTE SEBASTIANO NATO IL 20.5.1958

Con rituale istanza 30.11.2009 il signor Benforte Sebastiano, nato a Casteldaccia il 20.5.1958 ed ivi residente in Via Alcamo n. 4, già tesserato con la Società Pro Casteldaccia, ha proposto richiesta di riabilitazione conseguente alla sanzione disciplinare della squalifica di anni cinque, comminatagli dal G.S. del C.R. Sicilia, sino a tutto il 25.1.2002 (Com. Uff. n. 32 del C.R. Sicilia del 29.1.1997) con proposta di preclusione ratificata dal Presidente Federale (Com. Uff. n. 5/A F.I.G.C. del 11.7.1997). A supporto della richiesta ha prodotto autocertificazione circa la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 19.3 C.G.S. della previgente normativa in materia, poi modificato dal vigente art. 26.3 C.G.S. Alla seduta del 21.12.2009 la competente C.G.F. - Sezioni Unite – ha esaminato la richiesta accogliendola in quanto sussistenti i presupposti normativi. Osserva, infatti, la C.G.F. che la squalifica di anni cinque comminata al Benforte aveva esaurito i suoi effetti il 25.1.2002 e che, inoltre, era decorso il termine di sei anni del su citato art. 19.3 del previgente C.G.S., norma, questa, che deve essere applicata nel caso di specie poiché più favorevole rispetto al vigente art. 26.3 C.G.S. Per questi motivi la C.G.F. accoglie l’istanza di riabilitazione avanzata dal Sig. Benforte Sebastiano sussistendone i presupposti.

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