COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°21 del 22/10/2009 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DEL CALCIATORE COLANGELO FEDERICO, TESSERATO C
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°21 del 22/10/2009
Delibera della Commissione Disciplinare
APPELLO DEL CALCIATORE COLANGELO FEDERICO, TESSERATO CON LA SOCIETA’ SPORTSSUBEQUANA, AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO TURNI, INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA SPORTSSUBEQUANA / CERCHIO DISPUTATA IL 4/10/09 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. N° 17 DEL 8/10/09 – C.R.A.).
Con appello ritualmente proposto, il Sig. Colangelo Federico, calciatore della Società Sportssubequana, ha impugnato il provvedimento di cui sopra, adottato dal G.S. per avere il medesimo ingiuriato l’arbitro, reiterando le ingiurie al termine della gara, chiedendone la riduzione.
Ha dedotto l’appellante di avere soltanto chiesto all’arbitro di prendere provvedimenti per un calcio ricevuto a centrocampo da un avversario e di avere, a fine gara, inveito contro il medesimo con frasi dovute soprattutto alla delusione del momento.
Osserva la Commissione che la sanzione adottata dal primo giudice deve essere confermata, in quanto le motivazioni addotte dal ricorrente non trovano riscontro alcuno negli atti ufficiali e la sanzione stessa appare congrua ed adeguata.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare,
DELIBERA
di respingere l’appello, disponendo incamerarsi la relativa tassa.