COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°25 del 12/11/2009 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DEL CALCIATORE GIMMINIANI PIERPAOLO. TESSE
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°25 del 12/11/2009
Delibera della Commissione Disciplinare
APPELLO DEL CALCIATORE GIMMINIANI PIERPAOLO. TESSERATO CON LA SOCIETA’ A.S.D. POLISPORTIVA CONTROGUERRA, AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DAL GIUDICE SPORTIVO (SQUALIFICA FINO AL 29/12/2009) IN RELAZIONE ALLA GARA POLISPORTIVA CONTROGUERRA / LOCOMOTIV BELLANTE, DISPUTATA IL 26/10/09 PER IL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES, GIRONE “D” (C.U. n° 12 DEL 29/10/09 – DELEGAZIONE PROV.LE DI TERAMO).
Con appello ritualmente proposto, il calciatore Gimminiani Pierpaolo ha impugnato e chiesto la riduzione della squalifica inflittagli dal G.S. per avere rivolto gravi frasi minacciose all’arbitro dopo il termine della gara.
L’appellante ha riconosciuto l’addebito contestati pentendosi, peraltro, del gesto compiuto, dovuto ad un eccesso di foga per un’ammonizione reputata ingiusta.
Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è fondato e meritevole di accoglimento.
Dagli atti ufficiali in possesso del Comitato Regionale risulta, infatti, che il gesto può essere qualificato come una protesta smodata, piuttosto che un vero e proprio atto di violenza, onde la squalifica può essere lievemente ridotta, anche in considerazione del leale comportamento del calciatore successivo alla squalifica.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare,
DELIBERA
di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Gimminiani Pierpaolo fino al 30.11.2009, disponendo restituirsi la tassa versata.