COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°25 del 12/11/2009 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ BISENTI CALCIO AVVERSO LE D
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°25 del 12/11/2009
Delibera della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA SOCIETA’ BISENTI CALCIO AVVERSO LE DECISONI DEL G.S. (AMMENDA € 150,00; AMMENDA € 50,00; SQUALIFICA CALCIATORE DI DOMENICO MATTEO PER DUE GARE) IN RELAZIONE ALLA GARA BISENTI CALCIO / CORBINO CALCIO, DISPUTATA L’1/11/09 PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA, GIRONE “E” (C.U. n° 24 DEL 5/11/2009 – C.R.A.)
Con appello proposto in data 6.11.2009, la Società Bisenti ha impugnato i provvedimenti sopra specificati, adottati dal G.S. quanto all’ammenda di € 150,00, perché propri sostenitori, per tutta la durata della gara, rivolgevano frasi ingiuriose all’indirizzo dell’arbitro e dei giocatori della squadra avversaria; quanto all’ammenda di € 50,00, per mancanza di acqua calda negli spogliatoi; quanto alla squalifica, perché il calciatore Di Domenico Matteo, a fine gara, rivolgeva frasi minacciose all’arbitro.
Osserva la Commissione Disciplinare, preliminarmente, che, sia in merito all’ammenda di € 50,00, sia alla squalifica l’appello deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 45, comma III, lettere a) e d), C.G.S.
In merito alla sanzione dell’ammenda di € 150,00, osserva la Commissione Disciplinare che la sanzione inflitta deve essere integralmente confermata, in quanto congrua ed adeguata agli addebiti contestati.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare,
DELIBERA
di rigettare l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.