COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°25 del 12/11/2009 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CALDORA CALCIO PESCARA A
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°25 del 12/11/2009
Delibera della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CALDORA CALCIO PESCARA AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DAL GIUDICE SPORTIVO (RIPETIZIONE GARA) IN RELAZIONE ALLA GARA CALDORA CALCIO PESCARA / SANTEGIDIESE, DEL 18/10/09 PER IL CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI, GIRONE “B” (C.U. n° 22 DEL 29/10/09 – C.R.A.).
Con appello ritualmente proposto la Società Caldora Calcio Pescara ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S. , chiedendo la punizione sportiva della perdita della gara a carico della Società Santegidiese, con la seguente motivazione:
“- letto il reclamo dal quale si evince che la Società Santegidiese si è presentata in campo oltre i termini previsti dal regolamento a causa della rottura della ruota anteriore destra del proprio mezzo;
- vista la documentazione giustificativa della stato di fatto;
- ritenuto che sussista la causa di forza maggiore
d e l i b e r a
a) di accogliere il ricorso
b) demanda al presidente per la riprogrammazione della gara
c) di restituire la tassa reclamo”.
La società appellante ha dedotto la non idoneità della dichiarazione proveniente da un privato ai fini dell’integrazione del caso di forza maggiore come, invece, ritenuto dal giudice di prime cure.
Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è fondato e meritevole d’accoglimento, in quanto la certificazione prodotta dalla società Santegidiese (dichiarazione resa senza formalità da un privato), non integra un caso di forza maggiore, visto che non proviene da autorità pubblica o, comunque, da altro soggetto che fornisca la dovuta attendibilità.
Per quanto precede la Commissione Disciplinare,
DELIBERA
di accogliere l’appello e pertanto di infliggere alla Società Santegidiese la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 e di penalizzarla di un punto in classifica ; di comminare alla stessa Società l’ammenda di € 103,00 prevista per la prima rinuncia (artt.53 comma 2 e 55 N.O.I.F.). Disponendo restituirsi la tassa versata.