COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 30 Settembre 2009
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 30 Settembre 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO N. 148 della società A.S. STRONGOLI
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n° 64 del 14.05.2009 (Ammenda € 500,00-squalifica del campo di giuoco per DUE giornate, squalifica calciatore GULIZIA Giuseppe per QUATTRO giornate, squalifica calciatore BENINCASA Felice al 30.05.2010, squalifica calciatore CERANDO Giuseppe fino al 20.02.2010, squalifica calciatore DE TURSI Michele fino al 30.05.2010, inibizione Sig. MANCUSO
Francesco fino al 30.05.2010).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
Sentiti i reclamanti e l’arbitro a chiarimenti;
OSSERVA
Il direttore di gara ha confermato integralmente il rapporto dal quale risulta in maniera chiara ed inequivocabile la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo Territoriale;
Le sanzioni concernenti la squalifica del campo di giuoco e dell’ammenda sono congrue ed adeguate e, pertanto, devono essere confermate;
Devono essere altresì confermate le sanzioni inflitte ai calciatori Gulizia Giuseppe e De Tursi Michele responsabili il primo di tentativo di violenza ed il secondo di atto di violenza nei confronti del direttore di gara;
Le sanzioni inflitte ai calciatori Cerando Giuseppe e al dirigente Mancuso Francesco appaiono eccessive rispetto alla natura, alla entità ed alle modalità dei fatti loro ascritti e devono essere ridotte. La sanzione inflitta al calciatore Benincasa Felice, capitano della società Strongoli, ai sensi dell’art.3, comma 2 del C.G.S. deve
essere revocata avendo lo stesso comunicato il nominativo del calciatore , confermato dalla società, che ha commesso l’atto di violenza nei confronti del direttore di gara;
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo delibera :
conferma le sanzioni della squalifica del campo e dell’ammenda nonché le squalifiche inflitte ai calciatori Gulizia Giuseppe e De Tursi Michele;
riduce la squalifica e l’inibizione inflitte rispettivamente al calciatore CERANDO Giuseppe e al dirigente MANCUSO Francesco fino al 31 DICEMBRE 2009;
revoca la squalifica inflitta al capitano BENINCASA Felice e dispone rimettersi gli atti al Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Crotone per i provvedimenti a carico del calciatore Aloe Giacinto, reale autore dei fatti contestati. Dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.