COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 49 del 27 ottobre 2009

COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 49 del 27 ottobre 2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 3 a carico di:

Signor PASSALACQUA Antonio per rispondere della violazione degli art.1, comma 1 C.G.S. e 8 comma 6 C.G.S., in

relazione all’art.94, comma 1, lettera b); nonché la Società U.S. SCALEA 1912, per responsabilità diretta ex art.4 comma 1

C.G.S..

…omissis…

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, riconosciuta la responsabilità degli incolpati, irroga:

al Signor PASSALACQUA Antonio, all'epoca dei fatti Presidente della Società U.S. Scalea 1912, la sanzione dell'inibizione per mesi

TRE e quindi fino al 22 GENNAIO 2010

alla società U.S. SCALEA 1912 l'ammenda di € 3.000,00(tremila/00).

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it