COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 49 del 27 ottobre 2009
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 49 del 27 ottobre 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 3 a carico di:
Signor PASSALACQUA Antonio per rispondere della violazione degli art.1, comma 1 C.G.S. e 8 comma 6 C.G.S., in
relazione all’art.94, comma 1, lettera b); nonché la Società U.S. SCALEA 1912, per responsabilità diretta ex art.4 comma 1
C.G.S..
…omissis…
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale, riconosciuta la responsabilità degli incolpati, irroga:
al Signor PASSALACQUA Antonio, all'epoca dei fatti Presidente della Società U.S. Scalea 1912, la sanzione dell'inibizione per mesi
TRE e quindi fino al 22 GENNAIO 2010
alla società U.S. SCALEA 1912 l'ammenda di € 3.000,00(tremila/00).