COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 55 del 03 novembre 2009
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 55 del 03 novembre 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n° 4 della POL. AUDACE SAN MARCO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale di cui al Comunicato Ufficiale n° 31 del
24.09.2009 (Ammenda di € 250,00)
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
Sentito l’arbitro a chiarimenti;
RILEVATO
- Che l’arbitro ha confermato integralmente il rapporto di gara;
- che ai sensi dell’art.4, comma 4, le Società sono responsabili dell’ordine e della sicurezza prima, durante e dopo lo svolgimento
della gara all’interno del proprio impianto sportivo e alle aree esterne adiacenti;
- che tale dovere non risulta essere stato osservato tanto che ignoti facevano deflagrare un petardo che investiva spettatori i quali
riportavano ferite;
- che l’ammenda è congrua ed adeguata alla gravità dei fatti accertati;
- che nei termini predetti deve essere corretta la motivazione del primo giudice.
P.Q.M.
Rigetta il reclamo e dispone di incamerarsi la tassa.