COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 55 del 03 novembre 2009
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 55 del 03 novembre 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n° 10 della POL. SANGIORGESE
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale di cui al Comunicato Ufficiale n° 46
dell’22.10.2009 (Squalifica per QUATTRO giornate del calciatore ZUPPONE Rocco).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito telefonicamente l’arbitro a chiarimenti;
RITENUTO
che risulta in maniera chiara ed in equivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo;
CONSIDERATO
che, tuttavia, la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti al calciatore
ZUPPONE Rocco, che deve intendersi responsabile esclusivamente di comportamento minaccioso;
TENUTO
conto dell’assenza di atti di violenza nei confronti dell’arbitro;
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta al calciatore ZUPPONE Rocco a DUE giornate di gara.
dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.