COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 80 del 23 dicembre 2009
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 80 del 23 dicembre 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n° 44 della Società POL. PATERNO CALABRO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato
Ufficiale n° 15 del 09.12.2009 (ammenda di € 100,00, squalifica calciatore Iannitelli Massimo fino al 15.06.2010, squalifica
calciatore Casciaro Francesco per una gara, ripetizione della gara Paterno Calabro – Sporting Luzzi del 6.12.2009).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
RILEVA
a) l’inammissibilità del ricorso nella parte in cui viene richiesta la ripetizione della gara, in quanto in atti non risulta che il
ricorso sia stato trasmesso alla controparte;
b) l’inammissibilità dell’impugnativa circa la squalifica del calciatore Sig. Casciaro Francesco, per come sancito dall’art.42,
comma 3 lett.B del C.G.S.;
c) per quanto attiene la squalifica del calciatore Sig. Iannitelli Massimo, ogni decisione è rimandata all’esito della disposta
audizione del Direttore di gara.
P.Q.M.
a) dichiara inammissibile il ricorso in merito alla ripetizione della gara ed alla squalifica del calciatore Sig. CASCIARO Francesco e
rimanda la decisione circa la squalifica del calciatore Sig. Iannitelli Massimo;
b) rimanda la statuizione circa le spese all’esito finale della decisione.