COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 86 del 08 Gennaio 2010

COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 86 del 08 Gennaio 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO n° 46 deL Signor PERROTTA GIOVANNI (Real Piane Crati).

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale

n° 78 del 17.12.2009.2009 (Squalifica per QUATTRO gare effettive).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

sentito il reclamante;

ritenuto che dalla lettura del referto arbitrale risulta in maniera chiara ed in equivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice

Sportivo Territoriale;

considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti a

carico dal calciatore Perrotta Giovanni, e che può essere ridotta;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica nei confronti del calciatore PERROTTA Giovanni a TRE gare effettive;

dispone restituirsi la tassa reclamo versata.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it