COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 86 del 08 Gennaio 2010
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 86 del 08 Gennaio 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n° 49 della Società F.C. REAL CROPANI 1988.
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale
n° 82 del 24.12.2009 (Squalifica fino al 26.02.2010 dei calciatori DONNINI Antonio, FORTESE Antonio,GRANO Rosario,
SINATORA Sebastiano, BERLINGO Francesco, FITTANTE Pietro)
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentita la società reclamante,
ritenuto che dal rapporto del direttore di gara risulta in maniera chiara ed in equivoca;
- Che i calciatori DONNINI Antonio, GRANO Rosario, SINATORA Sebastiano, BERLINGO Francesco e FITTANTE Pietro, al
termine della gara, hanno ripetutamente offeso l’arbitro profferendo parole offensive e minacciose;
- Che il calciatore FORTESE Antonio, sempre a fine gara, ha spintonato l’arbitro e ripetutamente rivolto allo stesso parole
offensive e minacciose;
- Che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo è congrua ed adeguata per quanto riguarda il calciatore FORTESE Antonio,
mentre, per quanto riguarda gli altri calciatori, può essere ridotta a cinque giornate effettive di gara.
P.Q.M.
rigetta il reclamo per guanto riguarda il calciatore FORTESE Antonio;
riduce la squalifica inflitta ai calciatori DONNINI Antonio, GRANO Rosario; SINATORA Sebastiano; BERLINGO Francesco e
FITTANTE Pietro a CINQUE giornate effettive di gara e dispone accreditarsi la tassa reclamo sul conto della società reclamante.