COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 86 del 08 Gennaio 2010
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 86 del 08 Gennaio 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n° 50 della Società U.S. PEDACE.
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale Cosenza di cui al Comunicato
Ufficiale n°15 del 9.12.2009 (ammenda di € 200,00; inibizione al dirigente DODARO Enzo fino al 15.01.2010;Squalifica fino al
30.04.2010 dell’allenatore MANCUSO Pietro; squalifica per TRE gare del calciatore ROTA Marco).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentiti la società reclamante e l’arbitro a chiarimenti;
RILEVA
Il direttore di gara, nell’odierna seduta, ha confermato che, a fine gara,un sostenitore della società Pedace lo offendeva e minacciava
specificando gli epiteti rivolti nei suoi confronti così come avevano fatto i sostenitori della predetta società;
ha dichiarato di non aver mai autorizzato Mancuso Pietro, squalificato, a sedere in panchina, ha, infine, dichiarato che, a fine gara, il
calciatore Rota Marco lo minacciava e lo offendeva.
Tanto premesso ed in considerazione che il referto arbitrale, in particolar modo se confermato, costituisce fonte di prova privilegiata
non contestabile da mere affermazioni di parte;
che non è possibile alcuna attività istruttoria (confronto – prova testimoniale) per provare fatti in contrasto con le risultanze dei
documenti ufficiali;
che la Società Pedace risponde a titolo di responsabilità oggettiva del comportamento dei suoi tesserati;
che le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo territoriale sono congrue ed adeguate;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.