COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°19 del 04/11/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.S.
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°19 del 04/11/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. CESENATICO CHIMICART avverso squalifica per 3 giornate calc. BAMONTE GIANLUIGI delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 18 del 28.10.2009 gara CESENATICO CHIMICART – STUOIE LUGO del del 25.10.2009
L’A.S.D. CESENATICO CHIMICART ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente che il gioco non era fermo e la violenza usata al giocatore avversario da parte del calc.BAMONTE “è dovuta ad una istintiva reazione per un fallo precedentemente subito da BAMONTE nella stessa azione di gioco, sicuramente sfuggito al direttore di gara, che ha sanzionato solamente la reazione”. Chiede una riduzione della sanzione.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha precisato di avere espulso il calc.BAMONTE in quanto, a palla lontana, aveva volontariamente colpito con un calcio ad uno stinco un giocatore avversario che si trovava a terra,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 3 giornate del calc. BAMONTE GIANLUIGI.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.