COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°22 del 25/11/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PROPOSTO
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°22 del 25/11/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. SAN PIETRO IN VINCOLI
Avverso squalifica per 1 giornata calc. MAZZAVILLANI MARCO
delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 18 del 5.11.2009
gara S.PIETRO IN VINCOLI – IL SENIO del 24.10.2009
Il ricorso dell’A.S.D. SAN PIETRO IN VINCOLI non può essere preso in esame, trattandosi di provvedimento non impugnabile, ai sensi dell’art. 45, comma 3, del C.G.S. Conseguentemente, la Commissione dichiara inammissibile il ricorso dell’A.S.D. SAN PIETRO IN VINCOLI e dispone per l'addebito della tassa, non versata.