COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°24 del 10/12/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale   RECLAMO PROPOSTO D

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul

Comunicato Ufficiale N°24 del 10/12/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

  RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. CASTIGLIONESE

Avverso squalifica per 4 giornate calc. AIMOLA MARCO, al 31.1.2010 all. AIMOLA GIOVANNI, inibizione al 16.12.2009 dir.acc.uff. CAVICCHI ROBERTO e dir. SCARCELLA ALESSANDRO, ammenda di € 400 per intemperanze sostenitori

delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n.  22 del 25.11.2009

gara  CASTIGLIONESE – CASTEL GUELFO del 22.11.2009

L’A.S.D. CASTIGLIONESE  ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti facendo presente che : 1) il calc. AIMOLA MARCO “dopo aver subito due entrate di gioco abbastanza irruente ed alcuni sbeffeggiamenti da parte di vari avversari, si lasciava prendere dal nervoso, sputando in faccia ad un calciatore del Castel Guelfo, gesto giudicato inaccettabile, maleducato, sleale ed incivile da parte di tutti i dirigenti dell’A.S.D. Castiglionese” e l’arbitro, che non aveva visto il gesto,  espelleva il calciatore su indicazione dei giocatori del Castel Guelfo; 2) l’all. AIMOLA GIOVANNI ed il dir.acc.uff.CAVICCHI , entrati forse per pochi passo sul terreno di gioco, chiedevano spiegazioni all’arbitro e chiedevano un cambio ed il dir.SCARCELLA cercava educatamente di richiamare l’attenzione del direttore di gara. L’arbitro quindi, sentitosi chiamare giungeva nei pressi della panchina e senza indugio riferiva ai tre dirigenti di allontanarsi dal terreno di gioco perché, a suo avviso, si era sentito minacciato; 3) finita la gara entrava nel recinto di gioco il Presidente dell’A.S.D. Castiglionese, si presentava all’arbitro, al quale esternava educatamente il dissenso sulle decisioni prese durante l’incontro; 4) i fatti sopra esposti generavano rabbia in gran parte dei tifosi, che alla fine dell’incontro attendevano l’arbitro all’uscita, ricoprendolo effettivamente di insulti, mentre l’incolumità dell’arbitro veniva garantita da parte dei dirigenti dell’A.S.D. Castiglionese sino alla sua partenza. Chiede la revisione dei provvedimenti disciplinari nonché la possibile diminuzione della squalifica del calc.AIMOLA  MARCO.

La Commissione,

- dato atto che l’A.S.D. CASTIGLIONESE, che aveva fatto richiesta di audizione ed era stata tempestivamente invitata, non si è presentata all’odierno dibattimento;

- premesso che la parte del ricorso relativa alle inibizioni dei sigg.CAVICCHI e SCARCELLA non viene presa in esame, trattandosi di provvedimenti non impugnabili, ai sensi dell’art. 45, comma 3, del C.G.S., parte che, conseguentemente viene dichiarata inammissibile;

- visti gli atti ufficiali;

- considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito che : 1) il calc. AIMOLA MARCO, veniva espulso per aver sputato in viso ad un giocatore avversario; 2) l’all. AIMOLA GIOVANNI, dopo l’espulsione del calc.Aimola entrava sul terreno di gioco, insieme ad altri 2 dirigenti dell’A.S.D.Castiglionese, e rivolgeva all’arbitro una frase offensiva e scurrile. Successivamente  cercava di entrare nello spogliatoio dell’arbitro, impeditone dall’addetto alla forza pubblica sostitutiva e, quando l’arbitro, scortato dai Carabinieri si avvicinava alla propria auto, reiterava le offese, aggiungendo minacce; 3) a fine gara, una persona non in elenco, entrava nel recinto spogliatoi protestando e rivolgendo all’arbitro frasi irriguardose; 4) sempre a fine gara, un nutrito gruppo di sostenitori dell’A.S.D. Castiglionese indirizzava all’arbitro frasi offensive  e minacciose, reiterate anche quando i Carabinieri accompagnavano l’arbitro all’autovettura;

- considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado,

d e l i b e r a

- di respingere il ricorso, confermando in toto i provvedimenti impugnati.

Dispone per l'addebito della tassa, non versata.

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