COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°25 del 16/12/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PROPOSTO
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°25 del 16/12/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. ZOLA PREDOSA
Avverso squalifica al 31.12.2010 calc. GHERARDI ROBERTO, al 30.6.2011 calc. RIGHI LORENZO e al 31.12.2010 all. MANZINI MAURIZIO
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 21 del 26.11.2009
gara VADESE – ZOLA PREDOSA del 21.11.2009
Il ricorso dell’A.S.D. ZOLA PREDOSA, della quale è stato sentito il Presidente, non può essere preso in esame perché inoltrato oltre i termini previsti dall’art. 46, comma 4 del C.G.S.(I ricorsi di secondo grado devono essere proposti alla Commissione Disciplinare entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare). La Commissione conseguentemente dichiara inammissibile il ricorso dell’A.S.D. ZOLA PREDOSA e dispone per l’addebito della tassa, non versata.