COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°25 del 16/12/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PROPOSTO
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°25 del 16/12/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO PROPOSTO DA A.C.D. MISANO
Avverso squalifica per 5 giornate calc. MATTIOLI LUCA
delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 23 del 2.12.2009
gara MISANO – POL. 1980 del 27.11.2009
L’A.C.D. MISANO ricorre avverso il sopra indicato provvedimento sostenendo l’esistenza di un inverosimile inversione delle responsabilità tra i giocatori coinvolti. “Non sappiamo se ciò possa dipendere da un errore di compilazione del comunicato o da un errore dell’arbitro nella redazione del rapporto arbitrale, ma il comportamento ascritto al sig.MATTIOLI è da ricondursi, invece, al sig.Bagnolini (Pol. 1980). E’ stato il MATTIOLI a ricevere i calci, mentre si trovava a terra e a cercare di reagire e non il contrario. Ci sembrerebbe oltremodo grave se, per un errore simile, si ascrivessero a singoli tesserati condotte non coerenti con l’effettivo svolgimento dei fatti, con conseguenti responsabilità e sanzioni”. Chiede una riduzione della sanzione.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito di aver espulso il calc.MATTIOLI per grave atto di violenza nei confronti di un giocatore avversario che si trovava a terra e, dopo la reazione dell’avversario, cercava di colpirlo ancora con un calcio, impeditone dal tempestivo intervento di suoi compagni di squadra,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 5 giornate del calc. MATTIOLI LUCA.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.