COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°27 del 26/11/2009 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEI SIGG.RI PELUSI NICOLINI, PRESIDENTE DE
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°27 del 26/11/2009
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DEI SIGG.RI PELUSI NICOLINI, PRESIDENTE DELLA A.S.D. FONTANELLE E RUSCIOLI ORAZIO , PER VIOLAZIONE IL PRIMO DELL’ART. 1, COMMA I CODICE GIUSTIZIA SPORTIVA IN RELAZIONE AGLI ARTICOLI 23, COMMA I DELLE NOIF ED IL SECONDO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA I CODICE GIUSTIZIA SPORTIVA IN RELAZIONE ALL’ART.21, COMMA 4 DELLA NOIF. LA SOCIETÀ A.S.D. FONTANELLE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMI I E II, CODICE GIUSTIZIA SPORTIVA.
Con nota del 06.05.2009, il Vice Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i Sigg.ri di cui in epigrafe per rispondere delle contestazioni sopra formulate per avere:
- il Pelusi Nicolino consentito nel corso della stagione 2008/2009 che la conduzione tecnica della società fosse svolta di fatto al dirigente sig. Ruscioli Orazio senza che lo stesso avesse la relativa qualifica;
- il sig. Ruscioli Orazio svolto le funzioni di tecnico senza essere in possesso delle relative abilitazioni e autorizzazioni;
- la società A.S.D. Fontanelle a la violazione di cui all’art. 4, commi I e II, Codice di Giustizia Sportiva a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per le violazioni ascrivibili al proprio Presidente ed dell’altro tesserato.
Con raccomandata con ricevuta di ritorno del 28.10.2009, anticipata via fax a norma degli art. 41 e 38 Codice di Giustizia Sportiva, e regolarmente notificata a mezzo posta, venivano contestate ai soggetti deferiti le violazioni di cui sopra e veniva loro reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 23.11.2009, alle ore 16,00, con relativo termine a difesa per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi.
I soggetti deferiti non hanno fatto pervenire memoria difensiva nè sono comparsi all’udienza nella quale è invece comparso per la Procura Federale, l’Avv. Marco Mattioli.
Il rappresentante della Procura ha illustrato le ragioni del deferimento e dopo breve discussione, ha concluso per l’applicazione delle seguenti sanzioni: inibizione per mesi tre al dirigente Ruscioli Orazio e della inibizione per mesi due al Presidente Pelusi Nicolino nonché per l’ammenda di €400,00 in danno della Società.
Osserva la Commissione che le contestazioni mosse ai soggetti deferiti non trovano sufficiente riscontro negli atti ufficiali acquisti al procedimento. Pertanto delibera di prosciogliere tutti i soggetti deferiti.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare proscioglie tutti i soggetti deferiti dagli addebiti loro contestati..
Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.