COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 21 ottobre 2009
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 21 ottobre 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 3 a carico di:
Signor PASSALACQUA Antonio per rispondere della violazione degli art.1, comma 1 C.G.S. e 8 comma 6 C.G.S., in
relazione all’art.94, comma 1, lettera b); nonché la Società U.S. SCALEA 1921, per responsabilità diretta ex art.4 comma 1
C.G.S..
IL DEFERIMENTO
Con nota prot.8085/1137 pf 08 09/MS/vdb del 09 giugno 2009, la Procura Federale ha deferito:
- il Signor PASSALACQUA Antonio, Dirigente della U.S. SCALEA 1912, per rispondere della violazione degli artt.1 comma 1 C.G.S.
e 8 comma 6 C.G.S., in relazione all’art. art. 94 comma 1 lettera b) NOIF, per aver concluso, con scrittura privata 05.10.07, in nome
e per conto della società di cui allora aveva la legale rappresentanza, con l’allenatore Carmine Martora, un accordo avente
contenuto economico superiore al massimale della categoria di riferimento (juniores regionale);
- U.S. SCALEA 1912 per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 C.G.S., delle violazioni ascritte al tesserato
che ha rappresentato la società all’atto della stipulazione dell’accordo.
La vicenda ha avuto inizio in data 21.11.2008 con la comunicazione del Sig.Carmine Martora, allenatore della squadra juniores
regionale dell'U.S. Scalea, inviata al Collegio Arbitrale della L.N.D. con la quale comunicava di accreditare dalla U.S. Scalea la
somma di € 3.250,00 a saldo del compenso pattuito come da contratto depositato il 05.10.2007.
il Collegio Arbitrale, con decisione dell'8 aprile 2009, accoglieva parzialmente il ricorso obbligando l'U.S. Scalea al pagamento della
somma di €2.500,00. Disponeva, inoltre, l'invio della decisione alla Procura Federale per avere le parti violato i massimali previsti per
la categoria di appartenenza.
La Procura Federale, esaminati gli atti, accertava la inosservanza dell'art.1 comma 1 e 8 in relazione all'art.94 comma 1 lettera b
NOIF che vieta la corresponsione da parte della società a propri tesserati di compensi superiori o in contrasto con le norme
regolamentari e con ogni altra disposizione federale sanzionata, come tale, dall'art.8 comma 6 del C.G.S.
IL DIBATTIMENTO
Nella riunione del 19 ottobre 2009 sono comparsi davanti a questa Commissione Disciplinare Territoriale il Sostituto Procuratore
Federale Avv. Gianfranco Marcello ed il Signor Passalacqua Antonio, già Presidente della U.S. Scalea 1912.
Nessuno è comparso per la U.S. Scalea 1912, che ha inviato un fax.
Il Sostituto Procuratore Federale, con una breve requisitoria, ha compiutamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le
seguenti richieste:
per l'U.S. Scalea 1912 l’ ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00);
- per il Signor Passalacqua Antonio l'inibizione di mesi otto (8);
I MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'istruttoria espletata è emerso in maniera chiara ed incontrovertibile che gli elementi oggettivi raccolti integrino gli estremi
dell'illecito contestato ed in particolare che il Signor Passalacqua Antonio, nella qualità di dirigente dell'U.S. Scalea, si sia reso
responsabile della violazione dell'art. 1, comma 1 e 8 in relazione all'art. 94 comma 1 lett. b) delle N.O.I.F., e che l'U.S. Scalea 1912
debba rispondere, a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4 comma 1 del C.G.S., delle violazioni ascritte al proprio tesserato.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale, riconosciuta la responsabilità degli incolpati, irroga:
al Signor PASSALACQUA Antonio, all'epoca dei fatti Presidente della società U.S. Scalea 1912, la sanzione dell'inibizione per mesi
3 (tre) e quindi fino al 22 GENNAIO 2010;
alla società U.S. PAOLANA 1922 l'ammenda di € 3.000,00(tremila/00).