COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°11 del 09/09/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale   DEFERIMENTO DISPOSTO DAL

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul

Comunicato Ufficiale N°11 del 09/09/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

  DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE

a carico PAGNOTTARO EMANUELE, già tesserato A.S.D. San Secondo Parmense,  BANDINI DAVIDE gia Vice Presidente e ora Presidente A.S.D. San Secondo Parmense e A.S.D. SAN SECONDO PARMENSE – campionato di I^ categoria

   

  A seguito della pronuncia della Commissione Disciplinare Nazionale del 3.7.2009, che ha annullato i provvedimenti assunti da questa C.D. in seduta 11.5.2009 – C.U. C.R.E.R. n. 43, viene nuovamente preso in esame il deferimento di cui all’oggetto. 

  Con nota 12.3.2009 prot. n. 5282/763, il Vice Procuratore Federale, 

  - visto l’art. 32,  comma 4,  del C.G.S.,

  - ha deferito a questa C.D le parti sopra indicate, perché rispondano :

il  sig. PAGNOTTARO EMANUELE, della violazione (in concorso con altri) di cui agli artt. 94 delle N.O.I.F. (accordi in contrasto con le norme), 39, comma 2, del Regolamento della L.N.D. (gli accordi e le convenzioni) e 1, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità sportiva), per avere stipulato , con scrittura privata, il versamento di una somma, a favore del sig.Pagnottaro Emanuele, per le prestazioni sportive di questo ultimo per il campionato di Promozione 2006/2007, e ciò in contrasto con la normativa vigente fra società e calciatori non professionisti e giovani dilettanti;

il sig.BANDINI DAVIDE, Vice Presidente dell’A.S.D. San Secondo Parmense al tempo dei fatti in contestazione ed attualmente Presidente della medesima società, per la violazione dell’art. 1, comma 3, del C.G.S. attualmente in vigore e già vigente all’epoca dei fatti, per la mancata comparizione, in qualità di Presidente dell’A.S.D. San Secondo Parmense, innanzi al collaboratore della Procura Federale, nonostante formale invito a presentarsi per la data del 4 aprile 2008;

la società A.S.D. SAN SECONDO PARMENSE,  ai sensi  e per gli effetti di cui all’art. 2, commi 2 e 4, del C.G.S. vecchio testo (ora art. 4,  commi 1 e 2, per responsabilità, sia diretta che oggettiva, in relazione alle condotte  antiregolamentari rispettivamente ascritte ai propri Presidenti pro tempore, ed ai propri tesserati pro tempore. Ritualmente notificati gli avvisi di convocazione, il sig.PAGNOTTARO ed il sig.BANDINI, anche nell’interesse dell’A.S.D. SAN SECONDO PARMENSE,  hanno fatto pervenire richiesta di audizione e sono presenti all’odierno dibattimento, assistiti da persona di fiducia..Il rappresentante della Procura Federale, avv.MASSIMILIANO IOVINO, dopo  ampia disamina  dei fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la violazione di cui agli artt. 94 delle N.O.I.F. (accordi in contrasto con le norme), 39, comma 2, del Regolamento della L.N.D. (gli accordi e le convenzioni) e 1, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità sportiva), per i sigg.PAGNOTTARO, con la revoca del tesseramento e la squalifica per anni 1,  con la inibizione per anni 1 per il sig.BANDINI DAVIDE,  con la penalizzazione di 3 punti in classifica, da scontare nella presente stagione sportiva,  e l’ammenda di € 2.000 per l’A.S.D.SAN SECONDO PARMENSE. Il sig.BANDINI eccepisce la intervenuta prescrizione della violazione contestata all’A.S.D. SAN SECONDO PARMENSE, ai sensi dell’art. 18, comma 4, del C.G.S. previgente e, con riferimento alla propria posizione personale eccepisce la inesistenza, nullità e/o irritualità della notifica del telegramma di convocazione della Procura Federale accettato dall’Ufficio Postale competente in data 11.3.2008 per l’audizione del giorno 4.4.2008, atteso che la domiciliazione presso cui inviare la corrispondenza relativa alla società A.S.D. SAN SECONDO PARMENSE era fissata, come da foglio di censimento presso Bandini Davide, via Garibaldi 84, San Secondo Parmense, luogo tra l’altro nel quale il tesserato risiedeva allora come ora, e non Piazza Mazzini 1, San Secondo Parmense, conseguentemente chiede : 1) il non luogo a provvedre a carico dell’A.S.D. SAN SECONDO PARMENSE per intervenuta prescrizione ed il proscioglimento di sé medesimo. Produce altresì comunicati ufficiali 229/C del 16.4.2003, n. 25/C del 7.9.2005 e n. 248/C dell’8.3.2006 tutti resi dalla Commissione Disciplinare L.P.S.C., in fattispecie identiche a quella che ci occupa. Il sig. PAGNOTTARO ECCEPISCE la intervenuta prescrizione  della violazione,  ai sensi dell’art. 18, comma 4, del C.G.S. previdente, per le stesse motivazioni espresse dal sig.Bandini, che fa proprie. Conseguentemente,  chiede il non doversi procedere per intervenuta prescrizione dell’illecito contestagli. La Commissione,

-  letto il deferimento;

-  sentite le richieste  avanzate dal rappresentante della Procura Federale ;

-  avute presenti le dichiarazioni dei sigg. BALDINI e PAGNOTTARO;

-  considerato che l’art. 18, comma 4, del C.G.S. previgente disponeva che “ I diritti di natura economica si prescrivono al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui sono maturati. In eguale termine si prescrivono, in deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2 , le infrazioni disciplinari comunque connesse ad irregolari pattuizioni economiche” e che, anche a voler considerare applicabile il termine prescrizionale allungato, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, le infrazioni ascritte  al sig.PAGNOTTARO ed all’A.S.D. SAN SECONDO PARMENSE devono intendersi estinte per prescrizione;

-  osservato che, in merito alla posizione personale del sig.BANDINI non è data la prova che la comunicazione effettuata tramite telegramma abbia raggiunto lo scopo di informare il destinatario, aggiungendo che, a questo proposito, né il destinatario, né l’indirizzo risultano chiaramente riferibili alla persona del sig. BANDINI ed al suo domicilio.

Per i motivi sovra esposti,

d e l i b e r a

  - di non doversi procedere a carico dei deferiti A.S.D. SAN SECONDO PARMENSE e  sigg.PAGNOTTARO EMANUELE e BANDINI DAVIDE.

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