COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 8 DEL 27.08.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO da parte del PROCURA
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 8 DEL 27.08.2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a CARICO del Dirigente della ASD Donatello Calcio Renato NARDONE e della ASD DONATELLO CALCIO.
Con raccomandata 27 maggio 2009, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 C.G.S., deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale il Dirigente della ASD Donatello Calcio Renato NARDONE e la stessa ASD DONATELLO CALCIO, contestando loro, rispettivamente: quanto al Dirigente, la violazione dell’art. 1 c. 1 C.G.S. in relazione all’art. 30 Reg. LND per avere partecipato senza preventiva autorizzazione del competente Comitato Provinciale ad un “torneo” per la disputa di gare tra squadre di calciatori esordienti effettivamente svoltosi in Vittorio Veneto in data 19.1.2008; quanto alla Società, la responsabilità oggettiva ex art. 4 c.2 C.G.S. nelle violazioni ascritte ai propri tesserati e soggetti di cui all’art. 1 c. 5 C.G.S.
Il dibattimento. Convocati i deferiti dal Presidente della CDT per l'udienza del 30.07.09, alla presenza della Procura Federale nella persona del Sostituto Procuratore dr. Salvatore Galeota, compariva il sig. Nardone personalmente, nessuno per la società.
L’incolpato ha affermato di essersi limitato ad aderire all’invito scritto della Liventinagorghense, già in atti, e che aderendo a tale iniziativa non sapeva di trovare altre società. Ha precisato di essersi fermato in loco solo una ventina di minuti, e di essersene poi andato per i fatti suoi. Ha ricordato che l’impianto sportivo di Vittorio Veneto è amplissimo, dotato di molteplici strutture; che c’era parecchia gente anche interessata ad altre manifestazioni, in altre discipline sportive, che in contemporanea si stavano svolgendo su altri campi.
Sul campo interessato c’erano solo Donatello e Liventina e non altri. Ha affermato di non sapere se la sua squadra abbia disputato una o più gare; comunque tutta la manifestazione è durata lo spazio di un (breve) pomeriggio di gennaio.
Le conclusioni. Il Sostituto Procuratore Federale concludeva per l'affermazione della responsabilità degli incolpati per le violazioni ad essi rispettivamente ascritte e per la loro conseguente condanna alle seguenti sanzioni:
Quanto al dirigente Renato NARDONE la inibizione per un mese;
Quanto alla ASD DONATELLO CALCIO: € 1.000 (MILLE) di ammenda.
L’incolpato ha concluso per il proprio proscioglimento.
Motivi della decisione: La C.D.T. ritiene corretta e provata la qualificazione dei fatti come formulata dalla Procura Federale. La lettera della Liventinagorghense, società che in carta intestata si definisce “gemellata A.C. Milan”, riporta: “seguito contatti telefonici tra i responsabili delle due società, si conferma l’amichevole tra la nostra squadra Esordienti “A” e il Calcio Donatello da disputare … sabato 19 gennaio ’08 presso … ore 15.30”.
Se ci sono stati accordi tra i responsabili, come riportato nella lettera riconosciuta dal deferito, tali accordi hanno senz’altro responsabilmente valutato i particolari di una trasferta di oltre 80 chilometri da percorrersi mediamente (fatto notorio per essere quella strada particolarmente congestionata dal traffico) in quasi due ore di andata ed altrettante di ritorno in un sabato pomeriggio di pieno inverno con una squadra di Esordienti.
Tra i “particolari” da responsabilmente valutare, non ultima, va definita l’osservanza delle norme federali e, in particolare, dell’art. 30 reg. LND che pone obbligo alle società di ottenere l’autorizzazione dal Comitato o Divisione di appartenenza (“deve” essere autorizzata) per tutte le gare amichevoli o i tornei. Ciò perché l’Ordinamento Federale è particolarmente attento a che l’attività calcistica venga svolta correttamente, al fine di massima tutela dei partecipanti. In particolare al fine della massima tutela dei più piccoli, come nella fattispecie, onde evitare che tali manifestazioni possano degenerare in “provini” in vista di potenziali selezioni organizzate in contrasto proprio con l’interesse ad una crescita anche psicologicamente armonica degli atleti ancora in tenera età (cfr. c.u. n° 1 SGS). La Procura nella fattispecie, sia chiaro, non ha deferito alcuno per la violazione del divieto di organizzazione di “provini” per Esordienti; si è limitata a prendere atto che in un sabato pomeriggio di gennaio una squadra Esordienti ha affrontato una impegnativa trasferta ed ha giocato almeno una gara (“amichevole” o “torneo” poco importa: entrambe le manifestazioni, a detta dell’art. 30 Reg. LND, sono vietate se non autorizzate) non autorizzata.
Ricordiamo, per mero spirito espositivo, estraneo al capo di incolpazione di cui si discute, che l’Ordinamento federale pone come assolutamente vietati i “provini” (o raduni selettivi) per le categorie Piccoli Amici - Pulcini - Esordienti e comunque per tutti i tesserati che non abbiano compiuto il dodicesimo anno di età, ritenendo del tutto diseducativo, secondo i principi del Settore Giovanile e Scolastico, dare luogo a selezioni per attività di rappresentativa per tali categorie, nel nome del pieno rispetto della tutela, formazione e coinvolgimento dei giovani calciatori, che a quell’età debbono giocare comunque, e per più tempo possibile, indipendentemente dalle qualità tecniche di ognuno.
Il ruolo svolto dal deferito è risultato con estrema chiarezza, grazie anche alle sue deposizioni. Alla luce di tale situazione, della quale la C.D.T. tiene favorevolmente conto, i soggetti vanno riconosciuti responsabili della illecita attività posta in essere, e la sanzione resta mitigata, come richiesto dalla Procura federale, in considerazione della modesta attuazione di concreta attività organizzativa del Nardone.
P.Q.M.
La C.D.T. FVG, in accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:
Quanto al dirigente Renato NARDONE la inibizione per un mese, a tutto il 27 settembre 2009;
Quanto alla ASD DONATELLO CALCIO: € 1.000 (MILLE) di ammenda.