COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 18 DEL 29.09.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale (289) – APPELLO DELLA PROCURA
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 18 DEL 29.09.2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
(289) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA ALLA SOC. US AMATORI MANZANO (ammenda € 500,00), A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Friuli V.G. CU n. 79 del 7.5.2009).
La Procura Federale, con provvedimento del 23 gennaio 2009, deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia il Sig. Giancarlo Gumini, in qualità di Presidente della Società US Amatori Manzano, per la stagione sportiva 2006/2007 e la Società US Amatori Manzano, contestando al primo la violazione degli artt. 30, commi 2, 3 e 4 dello Statuto Federale ed 1, comma 1, CGS, alla seconda la responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2, CGS per il fatto ascritto al proprio Presidente.
Era accaduto che il Gumini in data 23 marzo 2007 aveva proposto querela presso il Giudice di Pace di Cividale del Friuli contro il Sig. Alberto Martincig, Presidente della Società Pol. Dilettantistica Cerneglons, che, secondo il querelante, lo aveva fisicamente aggredito durante la gara del campionato provinciale Amatori cat. A/1 Cerneglons – Manzano del 23 dicembre 2006.
Era risultato che il Gumini aveva assunto la descritta iniziativa il giorno successivo della richiesta di autorizzazione ad adire le vie legali dallo stesso formulata agli Organi Federali, senza però attendere l’esito dell’istanza, che peraltro gli era stata successivamente respinta, con ciò violando le norme sopra riportate.
La Commissione Disciplinare Territoriale, con decisione pubblicata il 7 maggio 2009, riteneva sussistere la responsabilità del Gumini e della Società US Amatori Manzano e, per l’effetto, infliggeva al primo l’inibizione di anni 1 (uno) e l’ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento//00), alla seconda l’ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento//00).
Impugna tale decisione la Procura Federale, limitatamente al capo afferente la sanzione irrogata alla Società US Amatori Manzano, per non aver previsto a carico della società la penalizzazione di tre punti in classifica, che ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera a) CGS l’attuale reclamante aveva richiesto in primo grado e che la Commissione Disciplinare Territoriale aveva ingiustamente disatteso.
La stessa decisione è stata impugnata anche dal Gumini e dalla Società US Amatori Manzano, i cui distinti reclami formano oggetto di separate decisioni di questa Commissione.
Alla riunione odierna, la Procura Federale, rappresentata dall’Avv. Di Leginio, riassunti i fatti ed esposte le ragioni di diritto, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Tanto esposto, questa Commissione Disciplinare osserva quanto segue.
Pacifica e non contestata la violazione da parte dei deferiti del vincolo di giustizia di cui all’art. 30 comma 2, Statuto Federale. La motivazione del primo Giudice, che la sanzione di almeno tre punti in classifica si applicherebbe nelle sole ipotesi in cui siano le Società stesse a rivolgersi direttamente all’Autorità Giudiziaria e non anche quando siano i loro tesserati a farlo, non appare adeguata al caso in esame.
Difatti la violazione della clausola compromissoria è stata commessa direttamente dal Presidente della Società deferita, con l’aggravante che essa è avvenuta il giorno successivo alla richiesta di autorizzazione a procedere giudizialmente, formulata dallo stesso Presidente agli Organi Federali, che appare finalizzata ad eludere la norma anziché rispettarla, perché, altrimenti, l’autorizzazione o meglio la risposta dell’Organo Federale sarebbe stata comunque attesa.
Tuttavia, in applicazione del consolidato orientamento di questa Commissione di graduazione della pena anche nella ipotesi dedotta nel presente procedimento, si ritiene equo applicare alla Società US Amatori Manzano la penalizzazione di due punti in classifica generale, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
Il reclamo va pertanto accolto.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Nazionale accoglie il reclamo proposto dalla Procura Federale e, a parziale modifica della decisione impugnata, infligge alla Società US Amatori Manzano la penalizzazione di 2 (due) punti in classifica generale, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.