COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 42 del 01/10/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ CECCHINA AL.PA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMME
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 42 del 01/10/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ CECCHINA AL.PA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 1.500,00 A CARICO DELLA SOCIETA’ STESSA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 34 DEL 17.9.2009
(Gara: CECCHINA – MONTEROSI del 13.9.2009 – Campionato di Eccellenza)
La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali, osserva:
la Società CECCHINA AL.PA proponeva ricorso avverso il provvedimento del giudice Sportivo che infliggeva alla ricorrente una ammenda di € 1.500 per aver propri sostenitori dato luogo a comportamenti e cori a sfondo razziale nei confronti di due calciatori di colore del MONTEROSI.
La ricorrente nel proprio reclamo insiste per una congrua riduzione dell’ammenda in quanto l’arbitro, nel proprio referto, non menzionava la provocazione che il pubblico riceveva dal calciatore UGOCHUKWU del MONTEROSI.
Esaminato il referto dell’arbitro, confermando integralmente la deprecabilità del comportamento tenuto dal pubblico del CECCHINA, ritenuto che dagli atti di gara risulta il carattere occasionale dell’episodio a sfondo razziale, codesta Commissione Disciplinare ritiene di poter riportare l’ammenda comminata alla ricorrente entro limiti di minore entità, pertanto
DELIBERA
Di ridurre l’ammenda comminata alla CECCHINA AL.PA da € 1.500 ad € 1.000.
La tassa reclamo va restituita.
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