COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 59 del 05/11/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ LUPA FRASCATI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI S
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 59 del 05/11/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ LUPA FRASCATI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE RUBINO LUCA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C .U. N. 56 DEL 29.10.2009
(Gara: LUPA FRASCATI – PALESTRINA del 25.10.2009 – Campionato Eccellenza)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
ascoltata, come da richiesta, la Società interessata, osserva:
a motivo del reclamo, la ricorrente ha dedotto che il calciatore RUBINO non avrebbe assolutamente spintonato l’arbitro, ma si sarebbe soltanto limitato a protestare, seppure con veemenza, contestando il fallo che aveva dato origine al calcio di rigore. La ricorrente ha precisato altresì che il medesimo calciatore avrebbe reagito verbalmente nei confronti di un avversario a seguito dell’atteggiamento beffardo da questi assunto dopo aver realizzato il calcio di rigore.
Le argomentazioni addotte dalla ricorrente possono ritenersi parzialmente assumibili anche alla luce dei fatti come descritti nel referto arbitrale, dai quali si evince che il calciatore ha espresso la sua protesta in maniera invasiva e veemente, ma senza alcun intento di violenza nei confronti dell’arbitro. Pur censurando il comportamento del calciatore si ritiene, tuttavia, di poter leggermente ridurre la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo.
Tutto ciò premesso e ritenuto
DELIBERA
Di accogliere il reclamo e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore RUBINO LUCA ga 4 a 3 gare.
La tassa reclamo va restituita.
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