COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 63 del 19/11/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. G.S. FIANO ROMANO AVVERSO IL PROVVED

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 63 del 19/11/2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. G.S. FIANO ROMANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL’AMMENDA DI € 500 A CARICO DELLA STESSA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 56 DEL 23.10.2009
(Gara: ANGUILLARA – FIANO ROMANO del 25.10.2009 – Campionato di Promozione)

La Commissione Disicplinare

Visto il reclamo in epigrafe, con il quale la Società FIANO ROMANO propone appello avverso la sanzione dell’ammenda di € 500, comminatagli dal Giudice Sportivo con il Comunicato Ufficiale indicato in oggetto segnalando che non si ritiene responsabile dell’accaduto (lancio di petardo) in quanto commesso da persone sconosiute. Chiede per tale motivo di cancellazione della suddetta sanzione.

Questa Commissione Disciplinare Territoriale, dall’esame degli atti di gara si è resa conto che non sono assumibili le doglianze avanzate dalla Società FIANO ROMANO e che il provvedimento dell’ammenda di € 500  sia del tutto congruo rispetto all’episodio accaduto nel corso dell’incontro oggetto del presente ricorso.

Tra l’altro poi il reclamo risulta redatto in forma generica e senza motivazione e che quindi, ai sensi dell’art. 33 comma 6 del C.G.S., poteva anche essere dichiarato inammissibile.

Detto ciò, questa Commissione Disciplinare Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo di cui trattasi confermando il provvedimento dell’ammenda di € 500 a carico della Società G.S. FIANO ROMANO.

La tassa reclamo va incamerata.

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