COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 65 del 26/11/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIS SUBIACO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PER
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 65 del 26/11/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIS SUBIACO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA VIS SUBIACO – ATLETICO TIVOLI DELL’8.11.2009 – GIOVANISSIMI FASCIA B, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 25 DEL 12.11.2009
(Gara: VIS SUBIACO – ATLETICO TIVOLI – dell’8.11.2009 – Campionato Giovanissimi Fascia B Roma)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali, osserva che, nonostante l’invio di un fax con il quale la predetta Società faceva presente l’impossibilità di partecipare alla gara a margine per le condizioni di salute dei propri calciatori, peraltro giunto al Comitato in giorno di chiusura (sabato 7.11.2009), le vigenti normative regolamentari non prevedono, in questo caso, il riconoscimento della causa di forza maggiore.
Considerato che, quindi, le doglianze della ricorrente non sono assumibili e che correttamente il Giudice di prime cure l’ha ritenuta rinunciataria a tutti gli effetti;
DELIBERA
Di respingere il reclamo avanzato dalla Società VIS SUBIACO e, per l’effetto, di confermare le decisioni impugnate.
La tassa reclamo va incamerata.
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