COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 74 del 17/12/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ MINTURNO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQU
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 74 del 17/12/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ MINTURNO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE CLAPIS JOSE CARLOS ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 27 DEL 26.11.2009
(Gara: MINTURNO – ATLETICO FERENTINO del 21.11.2009 – Campionato C5 C2)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali, osserva:
dalla documentazione in atti, con particolare riferimento al referto arbitrale e tenuto conto della fede privilegiata allo stesso riconosciuta dal C.G.S., si evince che l’episodio contestato al calciatore CLAPIS è stato visto e valutato dal Direttore di gara.
Pertanto, consegue che ai sensi dell’art. 35 comma 2 del C.G.S. il DVD allegato da parte della reclamante è inammissibile e che la condotta violenta del CLAPIS è stata equamente valutata dal Giudice Sportivo.
Si precisa che la parte reclamante non compariva all’udienza, facendo pervenire a mezzo fax espressa rinuncia all’audizione, sottoscritta dal Presidente Di Ciaccio.
Tanto premesso, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di confermanre la squalifica per 5 gare a carico del calciatore CLAPIS JOSE CARLOS.
La tassa reclamo va incamerata.
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