COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 77 del 24/12/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL NEPI MONTEROSI AVVERS
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 77 del 24/12/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA' REAL NEPI MONTEROSI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE FINO AL 19/2/2010 A CARICO DEL DIRIGENTE D'ANTONI FORTUNATO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 20 DEL 19/11/09
( Gara: Real Nepi Monterosi - Canale Monterano del 15/11/09 - Camp. GIOV.MI PROV. VT)
La Commissione Disciplinare;
visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
ascoltata, come da richiesta, la Società interessata;
udito, in sede di supplemento di referto, l'arbitro, osserva:
A motivo del reclamo, la ricorrente ha dedotto che l'Arbitro sarebbe incorso in un errore di persona, avendo confuso il dirigente D'Antoni con uno dei dirigenti del Canale Monterano, che effettivamente aveva colpito alla spalla un giocatore della Real Nepi Monterosi, già uscito dal campo in precedenza, che si trovava nei pressi dello spogliatoio, in abiti civili. Si è quindi chiesto l'annullamento del provvedimento disciplinare.
Ascoltato in sede di supplemento, l'Arbitro ha dichiarato che durante tutto l'incontro il dirigente della Soc. Real Nepi Monterosi Sig. D'Antoni Fortunato, aveva rivolto insulti all'allenatore, al dirigente, e ai giocatori della Soc. Canale Monterano, che si trovavano seduti in panchina. Al termine della gara, mentre uscivano dal terreno di gioco, aveva visto lo stesso dirigente D'Antoni, nel gesto di colpire, all'altezza della spalla, e con la mano chiusa a pugno, un giocatore delle squadra del Canale Monterano che si era appena tolto la maglietta. L'Arbitro ha inoltre precisato che tra i due, mentre abbandonavano il terreno di gioco, vi era già stato uno scambio di insulti.
Alla luce delle dichiarazioni rese dall'Arbitro, deve quindi escludersi ogni possibilità di errore per quanto concerne l'identità dell'autore del gesto di natura violenta, compiuto nei confronti di un giocatore della squadra avversaria, e pertanto ribadiva la gravità del comportamento posto in essere dal Dirigente D'Antoni, deve considerarsi del tutto congrua e adeguata la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo.
Tutto ciò premesso e ritenuto
DELIBERA
di respingere il reclamo e, per l'effetto, conferma l'inibizione del dirigente D'ANTONI FORTUNATO fino al 19 febbraio 2010.
La tassa di reclamo va incamerata.