COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 82 dell’ 8/1/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETÀ REAL CENTOCELLE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 82 dell’ 8/1/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETÀ REAL CENTOCELLE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL’AMMENDA DI EURO 700 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C. U. N. 25 DEL 3 . 12. 09
(GARA: REAL CENTOCELLE - COLLATINO DEL 28. 11. 09 - Campionato III Categoria Roma )
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe, con il quale la società ricorrente pone in evidenza, preliminarmente il comportamento sempre corretto mantenuto nei confronti dell’ arbitro dai propri tesserati anche nelle precedenti stagioni sportive. Nella gara in questione la reclamante fa presente che il gruppetto di giovani facinorosi, autori dei brutti gesti nei confronti dell’ arbitro non erano tifosi della squadra, con i quali il presidente aveva degli scontri verbali ed anche fisici, allo scopo di farli desistere. Ciò è avvenuto , perché non essendo il campo di proprietà, c’ è l’ accesso al campo di numerose persone estranee La società mette anche in rilievo, che il direttore di gara è stato scortato dal presidente della società per quasi duecento metri al di fuori dell’ impianto sportivo per evitare ulteriori conseguenze. Ed è per tutti questi motivi che la ricorrente chiede una riduzione dell’ ammenda inflittagli.
Questa Commissione di Disciplina, pur apprezzando il comportamento tenuto dal presidente della società nella circostanza, comunque rientrante nei doveri regolamentari, non può non rilevare la gravità di quanto accaduto all’arbitro, ( offese e minacce per tutta la gara; sputi che lo attingevano al corpo ed alla nuca; un sasso che lo colpiva alla clavicola procurandogli forte e momentaneo dolore, costringendolo poi a ricorrere a cure mediche; tesserato, non identificato, che gli lanciava una borraccia piena d’ acqua, senza colpirlo ) elementi che non consentono, a parere di questa Commissione , di poter rivisitare la sanzione ritenendola del tutto congrua rispetto ai gravi fatti accaduti nel corso della gara oggetto del presente ricorso.
Conseguentemente, questa Commissione di Disciplina Territoriale
DELIBERA
Di respingere il reclamo in argomento e , per l’ effetto, di confermare l’ ammenda di € 700 a carico della società Real Centocelle.
La tassa reclamo si incamera.
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