COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 82  dell’ 8/1/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ ROMANINA C5 AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 82  dell’ 8/1/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DELLA SOCIETA’ ROMANINA C5 AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 28.2.2010 A CARICO DELL’ALLENATORE DI VITTORIO EMANUELE E DI AMMENDA DI € 800 E SQUALIFICA DEL CAMPO PER 1 GARA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 35 DEL 17.12.2009

(Gara: ROMANINA C5 – ATL. CIVITAVECCHIA del 12.12.2009 – Campionato C5 Serie C1)

La Commissione Disciplinare

Visto il reclamo in epigrafe;

esaminati gli atti ufficiali;

ascoltata, come da richiesta, la Società interessata, la quale nella persona del Presidente ha confermato quanto proposto nel reclamo già presentato, chiedendo, nelle conclusioni, una rivisitazione del provvedimento disciplinare adottato nei confronti dell’allenatore DI VITTORIO EMANUELE e della Società dal competente Giudice Sportivo.

In effetti, da un approfondito esame degli atti i n possesso di questo Organo di Giustizia Sportiva, si può ragionevolmente rivedere la sanzione inflitta all’allenatore DI VITTORIO EMANUELE, in quanto si è trattato di una  condotta sicuramente offensiva, accompagnata da pesanti e reiterate proteste nei confronti dell’arbitro e non recante alcun nocumento allo stesso direttore di gara.

Circa la richiesta di revisione riguardo la sanzione alla Società, preliminarmente si deve osservare che, ai sensi dell’art. 45 del C.G.S., non sono impugnabili in alcuna sede provvedimenti di squalifica del campo di gioco per 1 gara mentre si può prendere in considerazione una riduzione della pena pecuniaria che in ordine al caso, può essere ricondotta entro limiti di minore entità previsti per casi analoghi.

Quanto sopra premesso

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo avanzato dalla Società ROMANINA C5 e, per l’effetto, di ridurre la squalifica dell’allenatore DI VITTORIO EMANUELE fino al 31.1.2010 e l’ammenda da € 800 ad € 500.

La tassa reclamo va restituita.

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