COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 22 del 23 Settembre 2009 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 22 del 23 Settembre 2009
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE
nei confronti :
• del Sig. Ilirjan ALLGJATA Calciatore S.G.S. già tesserato Soc. Condor S.Angelo
• del Sig. Massimo SOLDA’ Dirigente Pol.D. Condor S.Angelo
• della Società Pol.D. Condor S.Angelo - Treviso
La Procura Federale con atto del 23/6/2009 ha deferito al giudizio della Commissione Disciplinare Territoriale i seguenti
soggetti :
il Sig. Ilirjan ALLGJATA – già Calciatore Pol. D. Condor S.Angelo
per rispondere della violazione di cui all’art. 1,comma 1 del C.G.S., anche in relazione all’art. 10, commi 2 e 6 del C.G.S.,
per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver disputato la gara Ardita Pero-Condor S.Angelo del
5/10/2008 del Campionato Allievi Provinciale senza averne titolo perché non tesserato, come descritto nella parte motiva
dell’atto di deferimento (vedi allegato);
il Sig. Massimo SOLDA’ – Dirigente Soc. Pol. D. Condor S.Angelo
per rispondere della violazione di cui all’art.1,comma 1 del C.G.S. anche in relazione all’art. 10, commi 2 e 6 del C.G.S.,
per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità per avere sottoscritto una distinta gara in cui dichiarava che i
giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di
appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Ilirjan Allgjata non ne avesse titolo come succintamente
descritto nella parte motiva (vedi allegato);
la Società Pol. D. Condor S.Angelo
a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4,comma 2 del C.G.S., nelle violazioni ascritte ai propri dirigenti e
tesserati ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1,comma 5 del C.G.S.
Il deferimento é fondato sui seguenti motivi :
“Il Sostituto Procuratore Federale,
esaminata la documentazione relativa alla segnalazione del Comitato Regionale Veneto, pervenuta in data 27/10/2008, in
merito ad una presunta partecipazione irregolare del calciatore Ilirjan ALLGJATA, impiegato da parte della Società Pol.
Condor S.Angelo, in occasione della gara Ardita Pero – Condor S.Angelo del 5/10/2008 del Campionato Allievi
Provinciale – Girone “C”;
rilevato, dall’esame della documentazione pervenuta, che la Delegazione Provinciale di Treviso non ha concesso alla
Società Pol. Condor S.Angelo il tesseramento del calciatore Ilirjan Allgjata perché il permesso di soggiorno risultava
scaduto, e, che, nonostante ciò, il calciatore medesimo é stato impiegato dalla predetta società in posizione irregolare,
perché non tesserato, in occasione della gara Ardita Pero – Condor S.Angelo del 5/10/2008 del Campionato Allievi
Provinciale;
rilevato, che il nominativo del calciatore Ilirjan Allgjata é stato inserito nella distinta giocatori delle partite in questione ove
la specifica dichiarazione di regolare tesseramento dei giocatori impiegati risulta firmata, quale dirigente accompagnatore
ufficiale, dal Signor Massimo Soldà;
considerato che il sopramenzionato dirigente accompagnatore con la sottoscrizione della lista gara richiamata dichiarava
che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società
di appartenenza, giusto le norme vigenti;
accertato che il Sig. Ilirjan Allgjata ha partecipato alla predetta gara nell’interesse della società Pol.D. Condor S.Angelo ai
sensi dell’art. 1, comma 5 del C.G.S.
ritenuto che la appartenenza del Sig. Ilirjan Allgjata alla categoria dei calciatori non lo esimeva dal rispetto di tutte le
norme federali, a prescindere dalla qualifica di tesserato nello specifico momento di commissione dei fatti contestati, e
che, pertanto, lo stesso debba essere chiamato a rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S.;
ritenuto che l’avvenuta partecipazione alla gara di un calciatore nobn tesserato abbia integrato la violazione dei principi di
lealtà, probità e rettitudine sportiva sanciti dall’art. 1,comma 1 del C.G.S. anche in relazione all’art. 10,commi 2 e 6 del
C.G.S. ascrivibile al Sig. Ilirjan Allgjata, calciatore non tesserato, ed al Sig. Massimo Soldà, dirigente della società Pol.
D.Condor S.Angelo;
ritenuto, altreì, che, ai sensi dell’art. 46, comma 6 del C.G.S., essendo decorso il termine di cui all’art. 46, comma 3 del
C.G.S., la partecipazione alla sopracitata gara di un calciatore non avente titolo debba comportare provvedimenti
disciplinari a carico della Società Pol.D. Condor S.Angelo;
ritenuto, altresì; che la predetta società debba rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2
del C.G.S. per l’operato dei propri tesserati ovvero dei soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai
sensi dell’art. 1,comma 5 del C.G.S.;
rilevato, altresì, dall’esame degli atti, che in occasione della gara in questione i Signori Gianni Tronchin e Massimo Soldà,
dirigenti della società Pol.D. Condor S.Angelo, Silverio Vanin, massaggiatore e Otello De Piccoli, allenatore hanno fatto
pressioni sull’arbitro affinché non riportasse sul proprio referto il nominativo del giocatore Ilirjan Allgjata, ammonito al 34’
del 2° tempo;
considerato, tuttavia, che il Giudice Sportivo, con C.U. n. 12 dell’8/10/2008 - Delegazione Provinciale di Treviso – per i
fatti appena enunciati ha irrogato sanzioni disciplinari a carico dei predetti tesserati e che, pertanto, gli stessi non
possono essere nuovamente sanzionati per gli stessi fatti sui quali si é formato il giudicato”.
La Commissione Disciplinare, preliminarmente, ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione dell'odierna
udienza.
AI dibattimento del 30/6/2009 sono risultati presenti :
• il Sig. Massimo SOLDA’ dirigente Pol.D. Condor S.Angelo
• la Società Pol.D. S.Angelo rappresentata dal Sig. Adamo Walter (Presidente pro-tempore)
• Il Dott. Salvatore SCIUTO Rappresentante della Procura Federale.
Non si é presentato invece il calciatore Ilirjan Allgjata.
Il Rappresentante della Procura, considerate le ragioni addotte dalle Società e valutato il contesto in cui si é svolto il fatto
oggetto del deferimento, vista la disponibilità manifestata dai soggetti deferiti presenti, ha ritenuto di poter aderire al
patteggiamento, nella misura di seguito specificata :
• a carico del Sig. Massimo SOLDA’ dirigente Pol.D. Condor S.Angelo : 20 giorni di inibizione;
• a carico della Pol.D. Condor S.Angelo : 1 punto di penalizzazione da applicarsi nella classifica del Campionato Allievi
Provinciale 2009/20010 e ammenda di € 335.
Per quanto concerne il calciatore Allgjata la richiesta della Procura é di una giornata di squalifica, non ritenendo
opportuno il patteggiamento.
Le parti presenti hanno, dunque, dichiarato di volersi avvalere dell'applicazione dell'art. 23, 1° comma del Codice di
Giustizia Sportiva e quindi di accettare le seguenti sanzioni disciplinari concordate con il Rappresentante della Procura
Federale.
La Commissione Disciplinare Territoriale
Visto l’art. 23, 1° comma del C.G.S. e ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al punto comma 2 del predetto articolo
dispone
l’applicazione delle seguenti sanzioni :
• a carico del Sig. Massimo SOLDA’ dirigente Pol.D. Condor S.Angelo : 20 giorni di inibizione;
• a carico della Pol.D. Condor S.Angelo : 1 punto di penalizzazione da applicarsi nella classifica del Campionato
Allievi Provinciale 2009/20010 e ammenda di € 335.
In ordine alla posizione del calciatore Ilirjan ALLGJATA, già tesserato per la Società Condor S.Angelo, la C.D.T. pur
prendendo atto delle disposizioni regolamentari in ordine al tesseramento di giocatori stranieri, rileva che non si può
imputare al giocatore alcun maggior onere di negligenza rispetto al comportamento tenuto; questo, in linea generale,
salvo casi eccezionali, può essere sostenuto con riguardo a tutti i calciatori che, restano estranei al procedimento di
perfezionamento del tesseramento espletato dalle Società; ed a maggior ragione, nel caso di specie, in considerazione
della giovane età dell’Allgjata, nonché della nazionalità extracomunitaria con le connesse plausibili difficoltà di
comprensione dei meccanismi che presiedono alla disciplina della materia del tesseramento
P.Q.M.
La C,D.T. proscioglie il calciatore Ilirjan ALLGJATA dall’addebito ascrittogli.