COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 39 del 8 Gennaio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.5. OPPOSIZIONE U.S.D.
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 39 del 8 Gennaio 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
5.2.5. OPPOSIZIONE U.S.D. PONTECREPALDO
Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale S.Donà di cui al Comunicato n. 22 del
2/12/2009 – Squalifica sino al 30/11/2011 giocatore Striuli Antonio – Campionato di 3^ Categoria
La Società U.S.D. Pontecrepaldo ha presentato opposizione avverso la sanzione della squalifica sino al 30/11/2011
assunta dal Giudice Sportivo della Delegazione Distrettuale di S.Donà a carico del giocatore Striuli Antonio e pubblicata
sul Comunicato Ufficiale n. 22 del 2/12/2009, perché : “preso atto che i Capitani delle squadre delle Società
Pontecrepaldo e Gainiga hanno indicato nel calciatore Striuli Antonio l’autore del calcio al polpaccio destro e del colpo
alla schiena dell’arbitro, a fine gara, che gli hanno causato dolore, tanto da costringerlo a recarsi in serata al pronto
soccorso”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminata l’opposizione ritualmente presentata dall’U.S.D. Pontecrepaldo e la documentazione ufficiale agli atti;
sentito l’arbitro che ha ridimensionato la gravità del fatto in termini di condotta nei suoi confronti, fermo restando il
comportamento incontrollato del calciatore Striuli Antonio nell’ambito di una generalizzata animosità dei giocatori di
entrambe le squadre;
ritenuto, alla luce di quanto sopra, eccessiva la sanzione comminata e considerata congrua la riduzione della squalifica
sino al 15/2/2010
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di parzialmente accogliere l’opposizione presentata dall’U.S.D. Pontecrepaldo;
- di ridurre al 15/2/2010 la squalifica a carico del giocatore Striuli Antonio.
La tassa reclamo non é stata versata.