COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 39 del 8 Gennaio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.4. OPPOSIZIONE A.S.D.
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 39 del 8 Gennaio 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
5.2.4. OPPOSIZIONE A.S.D. MONTORIO CALCIO
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 34 del 10/12/2009 –
Ammenda Società di € 250,00; Squalifica sino al 15/2/2010 giocatore Biasia Federico; Inibizione
Dirigente Fraccaroli Alessandro sino al 14/12/2009 – Campionato di 2^ Categoria
La Società A.S.D. Montorio Calcio ha presentato opposizione avverso i sottosegnati provvedimenti disciplinari assunti dal
Giudice Sportivo Regionale Territoriale e pubblicati sul Comunicato Ufficiale n. 34 del C.R. Veneto del 10/12/2009 :
- Ammenda di € 250,00 a carico della Società : “per insistenti insulti e minacce verso l’arbitro durante la gara e sputi
verso lo stesso (peraltro senza colpirlo):
- Squalifica sino al 15/2/2010 a carico del giocatore Biasia Federico : “espulso per ingiurie all’arbitro (2 gg.), gli rivolgeva
minacce ed ingiurie (2 gg.), con bestemmie (1 g.) tentava anche di colpire con un pugno senza riuscirvi per l’abilità
dello stesso nello schivarlo e perché trattenuto dai compagni di squadra (3 gg.):
- Inibizione sino al 14/12/2009 a carico del dirigente Fraccaroli Alessandro.
La Commissione Disciplinare Territoriale
preliminarmente dichiara inammissibile la parte del ricorso riguardante l’inibizione a carico del dirigente Fraccaroli
Alessandro in quanto non impugnabile e ciò perché stabilito dall’art. 45, comma 3, lettera b) del C.G.S. (provvedimento
non superiore ad un mese):
esaminata l’opposizione dell’A.S.D. Montorio Calcio relativa alle altre sanzioni disciplinari e la documentazione ufficiale
agli atti;
letto il circostanziato referto arbitrale da cui risultano, senza ombra di dubbio, i fatti addebitati al calciatore Biasia Federico
ed al comportamento dei sostenitori della Società Montorio;
considerata l’efficacia privilegiata attribuita al predetto rapporto arbitrale (ex art. 35, comma 1.1. del C.G.S.),
ritenuto che i provvedimenti sanzionatori assunti dal Giudice Sportivo di priomo grado appaiono congrui rispetto ai fatti
complessivamente valutati
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di respingere l’opposizione presentata dall’A.S.D. Montorio;
- di confermare l’ammenda di € 250,00 a carico della Società;
- di confermare la squalifica sino al 15/2/2010 a carico del giocatore Biasia Federico;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.