COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 16 Dicembre 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.1. OPPOSIZIONE
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 16 Dicembre 2009
Delibera della Commissione Disciplinare
6.2.1. OPPOSIZIONE A.S.D. CONSELVE FANTON
Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato del C.R. Veneto n. 34 del
10/12/2009 – Squalifica per tre giornate Giocatore Tonello Davide – Campionato di Promozione
La Società A.S.D. Conselve Fanton ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo
Regionale Territoriale e pubblicata nel Comunicato Ufficiale del C.R.Veneto n. 34 del 10/12/2009, con la quale decideva il
provvedimento della squalifica per tre giornate a carico del calciatore Tonello Davide : “per contegno gravemente
irriguardoso nei confronti dell’arbitro, nonché per offesa allo stesso dopo l’espulsione”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminata l’opposizione ritualmente presentata dall’A.S.D. Conselve Fanton e la documentazione ufficiale agli atti;
viste le precisazioni fornite dalla ricorrente;
riconsiderata complessivamente la vicenda relativa ai fatti sanzionati, appare maggiormente congrua agli stessi il
provvedimento della squalifica per due giornate di gara
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di parzialmente accogliere l’opposizione presentata dall’A.S.D. Conselve Fanton;
- di ridurre a due giornate di gara la squalifica a carico del calciatore Tonello Davide.
La tassa reclamo non é stata versata.